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SPORTELLO CATASTALE
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
FISCALITA’ LOCALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO:
Dott. Giorgio Venanzi

 



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L’AGENZIA DEL TERRITORIO E L ’ICI: COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFE IMMOBILIARE FISCALE

L’Imposta comunale sugli immobili

  • L’ICI, istituita dal decreto legislativo 504/92, è un’imposta:
    - dovuta dai proprietari di immobili, o dai soggetti che vantano specifici diritti come l’usufrutto, l’abitazione ed altri previsti dalla normativa,
    - calcolata applicando le aliquote definite dal Comune alla rendita/reddito catastale, tenendo conto delle esenzioni/agevolazioni, previste dalle deliberazioni comunali, in funzione di caratteristiche degli immobili stessi e/o dei proprietari.
  • Il decreto legislativo 446/97 ha dato ampia autonomia ai Comuni in materia di regolamentazione delle proprie entrate ivi compresa la riscossione, fino ad allora ad appannaggio esclusivo dei Concessionari.
  • Ad oggi il gettito dell’ICI, particolarmente significativo per i Comuni, è costituito
    - prevalentemente dai versamenti spontanei, fatti dai contribuenti sulla base di quanto dichiarato nel ’93 eventualmente integrato con le denunce di variazione/comunicazioni degli anni successivi
    - in parte dai versamenti effettuati per aver ricevuto avvisi di liquidazione/accertamento emessi a seguito di controlli realizzati utilizzando i dati catastali.
  • Fino ad oggi:
    il controllo dell’imposta è stato effettuato mettendo a confronto due banche dati (banca dati catastale e banca dati ICI) di non elevata qualità, con i problemi che ne conseguono
  • diversi Comuni hanno realizzato rilevazioni sul territorio affrontando:

    - tempi di realizzazione lunghi (non solo rilevazione ma anche trattamento dei dati rilevati),
    - significativi impegni economici,


    i dati raccolti, sia in caso di rilevazione che a sportello, sono andati a beneficio di una banca dati (I.C.I.) i cui aggiornamenti successivi sono su base dichiarativa (denunce di variazione),
  • l’operazione di bonifica realizzata sulla banca dati ICI non è definitiva ma da ripetere periodicamente.

IL CATASTO: LO SCENARIO ATTUALE

Oggi:

  • i Comuni hanno la possibilità di assumere le funzioni catastali (non quelle di Conservatoria) dando attuazione al decreto legislativo 112/98 e diventare attori nel processo di aggiornamento e mantenimento delle banche dati catastali
  • con l’attuazione del decentramento delle funzioni catastali si pone maggiore enfasi sulla non economicità derivante dalla gestione separata delle informazioni ICI - descrizione degli immobili per i quali è assolta l'imposta e dei soggetti passivi che effettuano il pagamento - dalle informazioni catastali da utilizzare per verificare la correttezza di quanto dichiarato e versato dai contribuenti
  • La qualità delle banche dati catastali è in continuo miglioramento:

    - i documenti tecnici, interamente descrittivi degli immobili, sono automaticamente registrati al momento della presentazione in quanto inviati telematicamente o presentati su supporto informatico
    - le note di trascrizione, presentate in conservatoria per pubblicizzare i passaggi di proprietà di fabbricati e terreni, generano automaticamente la voltura ossia il cambio di intestazione anche in catasto.



Oggi:

  • qualità delle banche dati catastali è in continuo miglioramento:

    - gli stanziamenti della finanziaria ’97 e la stipula di protocolli di intesa tra Comuni ed uffici del territorio hanno consentito di eliminare quasi definitivamente il problema degli immobili privi di rendita

    - gli uffici del territorio sono impegnati in un piano di recupero delle volture che prevede l’eliminazione di tutte le pratiche arretrate di massima entro il 2004.
  • l’Agenzia del territorio pone maggiore attenzione alle esigenze degli enti locali:

    - L’art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali) del decreto legislativo 300/99 riporta “..gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti…”

    - L’art. 64 (Agenzia del territorio) del decreto legislativo 300/99 sancisce: “…L’agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenza del territorio”

    - l’art. 3 dello Statuto dell’Agenzia del territorio recita: “L’agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei servizi nelle materia di sua competenza”;

L’ANAGRAFE IMMOBILIARE FISCALE

  • La prima iniziativa che l’Agenzia intende promuovere presso i Comuni si colloca in ambito tributario e consiste nella costituzione dell’Anagrafe Immobiliare Fiscale Comunale da utilizzare per predeterminare l’ICI dovuta da ciascun contribuente
  • L’iniziativa consentirà ai Comuni di:

    - sostituire la gestione “a rincorsa” del contribuente con un servizio tributario al cittadino in grado di comunicargli, prima delle scadenze degli obblighi tributari, quanto l’Amministrazione si aspetta che egli versi

    - ridurre l’attività di accertamento al controllo della effettiva corrispondenza della realtà documentale con la realtà di fatto

    - semplificare gli adempimenti dei contribuenti limitando la necessità di presentazione delle comunicazioni di variazione

Cos’è l’ANAGRAFE IMMOBILIARE FISCALE

  • Per anagrafe immobiliare fiscale si intende l'insieme delle informazioni necessarie alla individuazione
    - degli immobili su cui grava l’ICI
    - dei soggetti tenuti al pagamento
    - dell'imposta comunale dovuta
  • L'anagrafe immobiliare fiscale comunale è costituita da un ampliamento della attuale banca dati catastale censuaria, ampliamento finalizzato all’acquisizione e gestione delle informazioni di natura soggettiva che, in base alle deliberazioni comunali, sono indispensabili per determinare l’imposta dovuta.

COME SI COSTITUISCE

  • I flussi informativi utilizzati per la fase di analisi della qualità dei dati e di predisposizione dell’impianto dei dati soggettivi per l’anno 2003 sono:

    - dati censuari del catasto urbano e terreni
    - dati delle Conservatorie dei registri immobiliari
    - dati delle dichiarazioni ICI valevoli per l’anno 2001 o 2002 nel caso di comuni che hanno anticipato la presentazione delle denunce di variazione
    - dati dei versamenti effettuati dai contribuenti per l’anno 2002
    - dati dell’anagrafe comunale comprensiva dei soggetti deceduti
    - dati dell’anagrafe tributaria
    - informazioni sulle aliquote e detrazioni applicate nel 2002 ed applicabili nel 2003
    - eventuali informazioni aggiuntive (elenco immobili storici, aree fabbricabili, immobili con particolare destinazione.

 


L'offerta:

  • L’offerta comprende:

    - l’attività di back office necessaria per il consolidamento delle posizioni catastali,
    - la gestione e l’aggiornamento delle informazioni da inserire nelle comunicazioni da inviare al contribuente
    - l’utilizzo di applicazioni “tributarie”, integrate con quelle catastali, fruibili presso lo sportello comunale (sede di decentrato).
  • L’offerta non comprende le risorse umane e strumentali per la conduzione degli sportelli nonché i servizi di recupero dell’imposta che comunque risulteranno semplificati dalla disponibilità di banche dati corrette e certificate

La convenienza per i Comuni

  • La partecipazione all’iniziativa proposta dall’Agenzia determina per i Comuni una riduzione dei costi ed una semplificazione nella gestione dell'imposta. Consente infatti di:
    - ridurre il numero delle denunce di variazione che possono essere richieste ai cittadini solo se relative ad informazioni non trattate da atti catastali o di conservatoria,
    - eliminare a regime l’attività di liquidazione,
    - semplificare i controlli che consisteranno prevalentemente in un raffronto tra dovuto e versato,
    - ridurre l’attività di accertamento prevalentemente alla verifica di veridicità delle informazioni soggettive,
    - eliminare quasi completamente il contenzioso in quanto si utilizzano dati certi ed ufficiali e si offre al cittadino la possibilità di segnalare eventuali difformità con congruo anticipo rispetto all’emissione dei ruoli,
    - anticipare l’emissione dei ruoli alla prima data utile successiva alla data di scadenza per la presentazione delle denunce di variazione.
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