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URP

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Numero verde

Modulo Reclami e suggerimenti

Modulo Segnalazioni

Autocertificazione
e dichiarazioni sostitutive


Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000.

Grazie a questo decreto, i cittadini hanno la possibilità di presentare:
· una dichiarazione sostitutiva di certificazione (o "autocertificazione" definita dal DPR n. 445/2000), cioè una semplice dichiarazione firmata dal cittadino
· una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (definito dal DPR n. 445/2000), con cui l’interessato attesta che corrispondono a verità i fatti da egli stesso dichiarati.

La dichiarazione può riferirsi a qualunque fatto, stato o qualità personale, di diretta conoscenza del dichiarante, non certificabili da parte di un ufficio pubblico. Presentata su carta semplice, va firmata davanti al dipendente addetto, o anche inviata allegando la fotocopia del documento di identità di chi firma la dichiarazione.

I modelli

Chi può autocertificare
I cittadini italiani o dell'Unione europea, ma anche extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati in possesso della pubblica amministrazione italiana.

Chi deve accettare l'autocertificazione
· le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.)
· i gestori di servizi pubblici
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le autocertificazioni, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
I privati hanno facoltà, e non obbligo, di accettare l'autocertificazione.

Cosa si può certificare
L' articolo 46 del D.P.R. 445/2000 regolamenta quali sono gli atti che si possono autocertificare.

Cosa non si può autocertificare
· i certificati medici
· i certificati sanitari
· i certificati veterinari
· i certificati di origine
· i certificati di conformità CE
· i certificati di marchi
· i certificati di brevetti

Tuttavia i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per la pratica, non agonistica, di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti con un unico certificato rilasciato dal medico di base, con validità per l'intero anno scolastico.

Il documento d'identità al posto dei certificati
La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati. Per documento di identità si intende la carta d’identità e ogni documento equivalente come il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi.

Acquisizione d’ufficio
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti informazioni già in loro possesso, ma debbono acquisirle d’ufficio. L’Amministrazione a cui viene richiesta la documentazione è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Esibizione dei documenti di riconoscimento
Le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali possono essere acquisite attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente, passaporto): in tal caso la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione fotostatica del documento stesso, anche se non autenticata.

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