Il 7 marzo 2001 è
entrato in vigore il Testo Unico sulla documentazione amministrativa,
approvato con DPR 445/2000.
Grazie a questo decreto,
i cittadini hanno la possibilità di presentare:
· una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(o "autocertificazione" definita dal DPR n. 445/2000),
cioè una semplice dichiarazione firmata dal cittadino
· una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(definito dal DPR n. 445/2000), con cui l’interessato
attesta che corrispondono a verità i fatti da egli
stesso dichiarati.
La dichiarazione può
riferirsi a qualunque fatto, stato o qualità personale,
di diretta conoscenza del dichiarante, non certificabili
da parte di un ufficio pubblico. Presentata su carta semplice,
va firmata davanti al dipendente addetto, o anche inviata
allegando la fotocopia del documento di identità
di chi firma la dichiarazione.
I
modelli
Chi può
autocertificare
I cittadini italiani o dell'Unione europea, ma
anche extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno,
limitatamente ai dati in possesso della pubblica amministrazione
italiana.
Chi deve accettare
l'autocertificazione
· le amministrazioni e gli enti pubblici
(Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps
ecc.)
· i gestori di servizi pubblici
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le
autocertificazioni, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli
dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
I privati hanno facoltà, e non obbligo, di accettare
l'autocertificazione.
Cosa si può
certificare
L' articolo
46 del D.P.R. 445/2000 regolamenta quali sono gli atti
che si possono autocertificare.
Cosa non si
può autocertificare
· i certificati medici
· i certificati sanitari
· i certificati veterinari
· i certificati di origine
· i certificati di conformità CE
· i certificati di marchi
· i certificati di brevetti
Tuttavia i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche per la pratica, non agonistica,
di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti
con un unico certificato rilasciato dal medico di base,
con validità per l'intero anno scolastico.
Il documento
d'identità al posto dei certificati
La presentazione del proprio documento di riconoscimento,
in corso di validità, contenente i dati personali
(cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti
certificati. Per documento di identità si intende
la carta d’identità e ogni documento equivalente
come il passaporto, la patente di guida, la patente nautica,
il libretto di pensione, il porto d'armi.
Acquisizione
d’ufficio
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti informazioni
già in loro possesso, ma debbono acquisirle d’ufficio.
L’Amministrazione a cui viene richiesta la documentazione
è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.
Esibizione dei
documenti di riconoscimento
Le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali possono essere acquisite attraverso l'esibizione
da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento
valido (carta di identità, patente, passaporto):
in tal caso la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione fotostatica del documento stesso, anche se
non autenticata.