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Statuto
Regolamenti

- PREFAZIONE

- TITOLO I: Il Comune. Elementi Costitutivi e principi fondamentali
- TITOLO II: Gli Organi Costituzionali. Le Commissioni Consiliari
- TITOLO III: Partecipazione Popolare. Tutela dei diritti dei Cittadini
- TITOLO IV: Ordinamento degli Uffici
- TITOLO V: Ordinamento dei Servizi Pubblici
- TITOLO VI: Forme di Cooperazione con altri Soggetti
- TITOLO VII: Ordinamento Finanziario e Contabile
- TITOLO VIII: Controllo sugli Organi e sugli Atti. Responsabilità degli Amministratori e del Personale
- TITOLO IX: Norme Finali e Transitorie
 
PREFAZIONE
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Il nuovo testo dello Statuto del Comune di Civitavecchia è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 19. 6. 1995. (la deliberazione non riporta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati).
Lo Statuto, quindi, è stato sottoposto a due successive votazioni con la deliberazione n. 128 del 6. 07. 1995 e n. 136 del 18. 07. 1995 ( consegue in ambedue i casi il prescritto quorum).
Con la successiva deliberazione n. 217 del 25. 09. 1995 sono state esaminate e controdedotte le osservazioni della Sezione Provinciale del CO. RE. CO
Il nuovo testo dello Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1996 – Supplemento n. 2.
Con la deliberazione n. 74 del 12 . 04. 1996 è stato modificato l’art. 60, comma 3, e l’art. 67, comma 3, capoverso 2. La modifica è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 1996.
Con la deliberazione n. 117 del 19. 06. 1996 è stato approvato l’atto generale di indirizzo previsto dall’art. 24, comma 8, dello Statuto.
Con la deliberazione n. 167 del 26. 08. 1996 è stato modificato il comma 2 dell’art. 57. La modifica è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1996.
Con deliberazione n. 225 dell’1.12.1997 sono stati anche modificati gli articoli 9 e 17 dello Statuto. (la deliberazione non ha riportato il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati). Le modifiche, quindi, sono state sottoposte a due successive votazioni con le deliberazioni n.236 dell’11. 07.1997 e n. 240 del 15. 12. 1997, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.10 del 10. 04. 1998.
Con deliberazione n. 171 adottata dal Consiglio Comunale in data 13/10/2000 è stato adeguato lo Statuto alla legge 265/99.
 
TITOLO I: Il Comune. Elementi Costitutivi e principi fondamentali
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CAPO 1°
Generalità

Art.1 Denominazione
1. Il Comune di Civitavecchia, di seguito denominato semplicemente Comune, possiede da tempo immemorabile il titolo di città.
Art.2 Territorio - Popolazione
1. Il territorio del Comune ha una superficie di Kmq. 71,95 circa; confina a Nord con Tarquinia, ad Est con Allumiere, a Sud con Santa Marinella e ad Ovest con il mare Tirreno.
2. Il territorio può essere modificato con legge regionale sulle risultanze di referendum consultivo indetto dal Comune.
3. La popolazione comunale è formata da tutti i soggetti residenti nel territorio.
Art.3 Stemma e gonfalone
1. Lo stemma:" d'azzurro, alla quercia di verde, fustata e sradicata al naturale, il tronco accostato dalle lettere maiuscole O e C, d'oro. Motto: S.P.Q.C. in lettere maiuscole d'oro, su lista d'azzurro bifida e svolazzante. Ornamenti esteriori da Città." Lo scudo è sormontato dalla corona da Città turrita, formata " da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili), con due cordonate a muro sui margini sostenenti otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero." Lo scudo di forma sannitica, è accostato da una fronda di alloro di verde con le bacche d'oro e da una fronda di quercia di verde con le ghiande d'oro, a semicerchio e tenute insieme da un nastro tricolore. Le lettere OC hanno per tradizione popolare il significato di "Ottimo Consiglio". Esso è riportato nei sigilli comunali
2. Il gonfalone: " drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro, convessa verso l'alto: "CITTA' DI CIVITAVECCHIA". Le parti in metallo e i cordoni dorati. L'asta verticale ricoperta di velluto di giallo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo è inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro." E' riportato nella pagina n.2 dello statuto.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.

CAPO 2°
Principi generali

Art.4 Personalità - Autonomia statutaria
1. Il Comune, ente locale territoriale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi nazionali e regionali.
3. Il presente statuto detta i principi e le norme fondamentali, relativi alla comunità di Civitavecchia, inderogabili da qualsiasi provvedimento amministrativo o regolamentare del Comune.
4. Sono soggetti alle disposizioni del presente statuto e a tutte le altre adottate dal Comune gli individui residenti e tutte le persone fisiche o giuridiche che si trovino o operino nel territorio comunale.
5. Nella prospettiva della creazione di un nuovo ente locale, rappresentato dall'area metropolitana, il Comune s'impegna a tutelare presso la Regione i propri interessi e le proprie tradizioni storiche, salvaguardando l'autonomia funzionale allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Art.5 Finalità
1. Nell'ambito di uno sviluppo eco-sostenibile, il Comune ispira la propria azione di governo e di amministrazione alla promozione economica, culturale e sociale dei cittadini, sia come individui, sia nelle formazioni sociali espressione della loro personalità, rimuovendo gli ostacoli di ogni ordine che ne limitano la libertà e l'uguaglianza e favorisce l'integrazione tra le diverse realtà etniche che compongono la popolazione locale. Il Comune fa propri i principi contenuti nella "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia".
2. Il Comune attiva azioni di sostegno a favore dei singoli, delle famiglie e di ogni altra forma di stabile convivenza che abbia valore sociale, formativo e solidaristico.
3. Il Comune informa la propria attività normativa ed amministrativa alla promozione della cooperazione con altri Enti Locali ed alle esigenze del decentramento contribuendo, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea Delle Autonomie Locali, al processo di integrazione dell'Europa.
4. Il Comune riconosce il diritto alla salute come principio imprescindibile dell'azione amministrativa
5. Il Comune:
- promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più deboli, lo sviluppo delle attività ricreative e delle sport, la cultura del dialogo e della pace;
- valorizza le tradizioni e le risorse culturali, storiche ed artistiche della città;
- indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, il territorio, il patrimonio artistico e monumentale;
- tutela e valorizza il litorale marino, il territorio agricolo e si adopera per proteggere gli animali;
- favorisce la partecipazione civica dei giovani;
- riconosce la funzione ed il ruolo sociale degli anziani.
6. Il Comune garantisce la massima trasparenza della propria azione di governo. Favorisce l'accessibilità alle informazioni amministrative e gestionali.
7. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire l'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne.
8. Il Comune realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo, per quanto di competenza, alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione.
9. L'azione amministrativa del Comune è sempre improntata al principio dell'affidamento, in particolare della garanzia di imparzialità e della parità di trattamento tra cittadini e nel rispetto del principio di legalità.
10. Il Comune, in attuazione di quanto previsto dal precedente comma, ha facoltà di costituirsi con provvedimento motivato parte civile in tutti i procedimenti in cui la cosa pubblica risulti o potrebbe risultare danneggiata.
11. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori hanno facoltà di presentare annualmente copia della dichiarazione dei redditi presso la Segreteria Generale. Con il deposito la dichiarazione dei redditi diventa pubblica.
Art. 6 Funzioni e compiti
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Tali funzioni sono gestite dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Al Comune possono essere affidate ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale purché, per essi, sia prevista la relativa copertura finanziaria.

 
TITOLO II: Gli Organi Costituzionali. Le Commissioni Consiliari
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PREMESSA: Organi del Comune

Art.7 Individuazione
1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

CAPO 1°
Il Consiglio Comunale

Art.8 Organo di indirizzo e di controllo
1. Il Consiglio rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dallo statuto senza poterli delegare ad altro soggetto.
2. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri ed i loro status sono disciplinati dalla legge.3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, alla sola adozione di atti urgenti ed indifferibili.
4. Lo scioglimento del Consiglio determina anche la decadenza del Sindaco e della Giunta.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro affidati.
6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e dispone di dotazione specifica di bilancio per il proprio funzionamento.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni espresse in forma palese, salvo le deliberazioni relative a persone ed i casi indicati dal regolamento.
Art.9 Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a - gli statuti del comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b - i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, (*) i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c – criteri generali per l’adozione da parte della Giunta dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
d - le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia competente, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e - l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f - l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
g - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune;
i - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l - le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario, o di altri dirigenti;
n - la definizione degli indirizzi al Sindaco per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine a materie e/o funzioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo quelle adottate dalla Giunta attinenti alle variazioni di bilancio e agli storni di fondi, esclusi quelle dai fondi di riserva, che debbono essere ratificate dal consiglio, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni.
Art.10 Il Presidente del Consiglio - I Consiglieri comunali
1. Il Presidente del Consiglio esercita il suo ruolo in piena indipendenza ed autonomia.
2. Il Presidente esercita un potere di direzione e d'impulso del Consiglio ed un'azione di coordinamento con gli altri organi del Comune.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno di concerto con il Sindaco e la Conferenza dei capi-gruppo.
4. Il Presidente apre e conclude ogni seduta del Consiglio, garantendo, nel corso del dibattito, la libertà di parola ed il rispetto delle opinioni espresse dai Consiglieri.
5. Il Presidente può, nei casi previsti dal regolamento, sciogliere l'adunanza e disporre l'allontanamento dall'aula di persone estranee al Consiglio che ne disturbino i lavori.
6. In caso di assenza o d'impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano.
7. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.

8. Ai fini della determinazione dell'anzianità tra i Consiglieri, si tiene conto della cifra individuale conseguita da ciascuno nelle consultazioni elettorali, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. E' anziano colui che ha conseguito la maggiore cifra individuale; in caso di pari cifra, precede il più anziano di età.
9. I Consiglieri comunali hanno libero accesso e il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Le modalità di esercizio saranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

9/bis. Con deliberazione consiliare i consiglieri sono dichiarati decaduti dalla carica per omessa partecipazione a n. 3 sedute consecutive, salva la sussistenza di un impedimento legittimo: La proposta di declaratoria di decadenza, può essere presentata dal Sindaco, Assessori e singoli consiglieri al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, nei successivi dieci giorni dalla data di trasmissione della proposta, ne dà comunicazione all’interessato per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, negli ulteriori dieci giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio potrà disporre, per la convocazione dello stesso ai fini dell’approvazione della dichiarazione di decadenza. La dichiarazione di decadenza viene approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, previa valutazione delle controdeduzioni scritte, ovvero rese dal consigliere interessato contestualmente alla discussione in aula.

10. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione attribuita alla competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo, nelle forme definite dal regolamento.
11. Il Comune favorisce la costituzione di una Consulta degli extracomunitari regolarmente residenti la quale, in relazione alla consistenza numerica dei partecipanti, può eleggere un proprio delegato presso il Consiglio Comunale.
Art.11 Prima convocazione del consiglio comunale
1. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti, il Sindaco convoca la prima riunione del Consiglio che è presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede, anzitutto alla convalida degli eletti ed alle eventuali procedure di surroga. Alla seduta partecipano anche i Consiglieri di cui si discute la convalida.
3. Nella medesima seduta, terminate le operazioni di cui al comma precedente, il Consiglio provvede alla elezione del Presidente nel suo seno, con scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se in prima convocazione la votazione risulta infruttuosa, viene indetta, entro otto giorni, la seconda convocazione, ed è eletto Presidente dell'assemblea il Consigliere che riporta, nella prima votazione, la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora anche detta prima votazione risulti infruttuosa, viene indetta la seconda votazione e risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. In detta prima seduta il Consiglio, costituito l'organo di presidenza, discute ed approva, anche in prosieguo, in apposito documento la proposta degli indirizzi generali di governo, presentata dal Sindaco.
Art.12 Sedute consiliari
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni aventi ad oggetto: l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, approvazioni bilanci di previsione e rendiconti della gestione. Si considerano straordinarie tutte le altre.
2. Il Consiglio viene convocato in sessione straordinaria:
a) - su richiesta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri in carica contenente gli affari da trattare. La seduta è fissata dal Presidente entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio è convocato dal Prefetto, su iniziativa di coloro che hanno richiesto la convocazione;

b) - dal Prefetto nei casi e con le modalità della legge;
c) - dal Comitato Regionale di Controllo nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno una volta l'anno per trattare dei problemi dell'infanzia.
4. Le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio sono di prima e di seconda convocazione.
Art.13 Validità delle sedute
1. Nelle sessioni ordinarie e nelle straordinarie di prima convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati; nelle sessioni straordinarie di seconda convocazione con la presenza di cinque Consiglieri.
Art.14 Adozione dei provvedimenti
1. Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salve le ipotesi di maggioranze qualificate, previste dalla legge o dallo Statuto.
2. La proposta degli indirizzi generali di governo presentata dal Sindaco, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale ed il conto consuntivo si intendono approvati se conseguono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti parenti ed affini sino al quarto grado. Tale obbligo non si applica, ove si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui vi sia una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministrazione o suoi parenti ed affini sino al quarto grado.
Art.15 Dichiarazione di urgenza
1. Nei casi di motivata urgenza il Consiglio, con separata votazione, può dichiarare le deliberazioni immediatamente eseguibili.

Art.16 Partecipazione degli Assessori alle sedute del consiglio
1. Alle sedute del Consiglio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare - senza diritto di voto - gli Assessori la cui presenza, tuttavia, non concorre mai al computo per la validità della seduta.
Art. 17 I gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri in relazione alle liste nelle quali sono risultati eletti, indipendentemente dalla loro consistenza numerica. I candidati sindaco decidono autonomamente. Il Presidente del Consiglio non aderisce ad alcun gruppo consiliare.
I Consiglieri possono distaccarsi dal gruppo in cui sono stati eletti, secondo le disposizioni del regolamento.


CAPO 2°
Commissioni Consiliari

Art.18 Costituzione
1. Il Consiglio comunale per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di commissioni permanenti, di commissioni speciali, di commissioni di indagine.
2. Le Commissioni vengono nominate dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, con criterio proporzionale alla rappresentatività dei gruppi di maggioranza e di minoranza.
3. Nella prima seduta, ciascuna commissione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed un Vicepresidente.
4. Nelle commissioni di indagine e di controllo, il Presidente deve essere scelto tra i componenti rappresentanti la minoranza.
Art.19 Competenze delle commissioni consiliari
1. Le commissioni consiliari permanenti espletano l'esame preliminare delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio ed esprimono sulle stesse parere obbligatorio non vincolante. Quando il parere non è unanime, formulano relazioni di maggioranza e di minoranza.
2. Le Commissioni consiliari permanenti, secondo le competenze di ciascuna, esercitano anche il controllo politico-amministrativo sulla gestione e riferiscono in merito al Consiglio.
3. Le Commissioni speciali vengono nominate per trattare specifici argomenti. Il Consiglio determina il tempo entro il quale la Commissione deve riferire.
4 . Le Commissioni di indagine vengono istituite per accertamenti; per tali commissioni, il Consiglio deve precisare l'oggetto della indagine ed i quesiti cui debbono dare risposte, inerenti l'attività del Comune, enti, aziende ed organismi sottoposti al suo controllo o vigilanza.
5. Tutti gli uffici del Comune, gli enti, le aziende e le istituzioni da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire a richiesta dei Presidenti delle Commissioni, per l'esame delle pratiche di competenza, tutti i dati, i documenti e le informazioni di cui sono in possesso, senza vincolo di segreto di ufficio.
6. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche. Sono segrete quando la discussione comporta giudizi o apprezzamenti sulle persone.
7. Le Commissioni speciali e quelle di indagine si riuniscono in seduta segreta. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le regole procedurali delle commissioni consiliari permanenti.
Art 20 Altre commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali in cui possono essere nominati anche membri esterni al Consiglio. Per tali commissioni il Consiglio determina l'oggetto, i tempi ed eventualmente le modalità operative.
Art.21 Conferenza dei capi-gruppo
1. La conferenza dei capi-gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, è istituita quale commissione consiliare permanente, cui partecipa di diritto il Sindaco.
2. Essa ha il compito di determinare, su iniziativa del Presidente, le convocazioni del Consiglio e disciplinarne l'ordine dei lavori.
3. La Conferenza dei capi-gruppo esamina anche le proposte da sottoporre al Consiglio formulate dal Presidente e dal Sindaco nonché quelle proposte di deliberazioni coinvolgenti la competenza di più commissioni.
Art. 22 Regolamento del Consiglio e delle commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.


CAPO 3°
Il Sindaco

Art. 23 Qualificazione
1. Il Sindaco rappresenta il Comune; è il responsabile dell'amministrazione comunale e garantisce l'unità di indirizzo degli assessori; convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco è ufficiale del Governo nell'ambito del territorio comunale per i servizi di competenza statale. In qualità di ufficiale di governo esercita le funzioni di autorità di pubblica sicurezza, di autorità sanitaria locale e ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Lo status giuridico del Sindaco è determinato per legge. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde politicamente al Consiglio comunale ed alla Città.
Art. 24 Il capo dell'amministrazione comunale
1. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco vigila sull'osservanza dei regolamenti e rilascia attestati di notorietà pubblica, anche sulla base di accertamenti.
4. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.
6. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alle nomine e designazioni di cui al precedente comma, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni.
7. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
8. Il Sindaco, oltre ai collaboratori previsti dal precedente comma, può avvalersi di collaboratori esterni, da lui stesso scelti, la cui prestazione è volontaria e gratuita, non continuativa e senza vincolo di subordinazione. I modi, i tempi, i criteri di nomina, le incompatibilità e le modalità di svolgimento degli incarichi saranno stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito atto generale di indirizzo.
9. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di rito, in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
9/bis. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Con cadenza annuale, nonché al temine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detti documenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio. Il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta, può stare in giudizio direttamente e conferire a tal uopo procure ad litem ai dipendenti comunali in possesso dei prescritti requisiti di legge.
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 25 Sostituzione e deleghe del Sindaco
1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione nei casi di assenza o impedimento.
2. Nei casi di assenza o impedimento le funzioni di Vice Sindaco sono espletate dall'Assessore anziano.
3. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione degli Assessori. A tal fine le funzioni del Sindaco possono anche essere suddivise in categorie omogenee ed affidate alla cura di singoli Assessori, a mezzo di formali deleghe.
4. Il potere di firma in rappresentanza del Sindaco deve essere previsto nell'atto di delega.
5. Il Sindaco può conferire anche ai Consiglieri comunali incarichi di indirizzo, controllo e vigilanza, per esigenze specifiche.
6. Il Sindaco ha l'obbligo di comunicare al Prefetto, al Consiglio comunale e alla comunità locale le deleghe e gli incarichi conferiti.
Art.26 Delegati nelle frazioni con patrimonio separato
1. Nelle frazioni, alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio o spese separate, il Sindaco delega con apposito atto le sue funzioni, in ordine di preferenza, al presidente della circoscrizione in cui ricade la frazione, ad un consigliere, ad un eleggibile alla carica di consigliere, residenti nella frazione.
2. Il delegato, ogni anno, presenta relazioni sui bisogni e sulle condizioni della frazione al Consiglio comunale in sede di bilancio di previsione e di conto consuntivo.
Art.27 L'ufficiale del governo nel territorio comunale
1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2/bis. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o inquinamento acustico od atmosferico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità della utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2., è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 del presente articolo, nei servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nonché nelle ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che possono essere affidate ai Comuni per legge, il Sindaco conferisce delega al Presidente della circoscrizione. Qualora non siano costituiti organi di decentramento comunale, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire delega ad un consigliere comunale per l'esercizio di dette funzioni nei quartieri e nelle frazioni del Comune.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
8. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti i provvedimenti di cui al precedente comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.


CAPO 4°
La Giunta comunale

Art. 28 Organo di governo. Composizione
1. La Giunta coadiuva il Sindaco nel governo e nell'amministrazione del Comune ed adotta deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di dieci assessori, tra cui il Vice Sindaco.
3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
5. Il Sindaco e gli Assessori sono responsabili in solido degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti da ciascuno indirizzati e controllati.
Art. 29 Nomina della Giunta e proposta degli indirizzi generali di governo
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta.
2. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'ordine nell'atto di nomina. E' più anziano chi è nominato prima.
3. Il Sindaco formula la proposta degli indirizzi generali di governo presentandola al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla nomina della Giunta.
Art.30 Competenze della Giunta - Piano esecutivo di gestione
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino, per legge, statuto o regolamento nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale del Comune o dei Dirigenti di settore.
3. La Giunta comunale adotta provvedimenti per eseguire gli indirizzi generali ed i programmi approvati dal Consiglio nei confronti del quale svolge anche attività propositiva e di impulso.
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, ne determina gli obiettivi e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti di settore ed ai loro equiparati.
5. La Giunta in particolare propone al Consiglio i seguenti atti di amministrazione:
a) i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi;
b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, per quanto non disciplinato direttamente dalla contrattazione nazionale, nonché le piante organiche e relative variazioni;
c) le convenzioni con altri enti locali territoriali nonché la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) la promozione degli organismi di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, lo affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
f) la istituzione e l'ordinamento dei tributi di competenza nonché osservazioni su quelli istituiti dallo Stato e dalla Regione;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
h) la contrazione di mutui e la emissione di prestiti obbligazionari;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, e le relative permute;
l) la disciplina degli appalti e delle concessioni;
m) atti fondamentali e/o generali su tutte le materie demandate alla esclusiva competenza del Consiglio.
6. La Giunta comunale in particolare è competente ad adottare:
a) atti di amministrazione nelle seguenti materie:
- storni dai fondi di riserva;

- variazioni dal fondo dei residui perenti;
- schemi dei bilanci annuali e pluriennali;
- conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
- in via di urgenza, qualora esigenze emergenti richiedono di essere affrontate entro un periodo di tempo non superiore a dieci giorni, le variazioni di bilancio e gli storni di fondi, che debbono essere ratificati dal consiglio, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni sulla base della previsione di cui al precedente art.9, comma 2;
- provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) atti di indirizzo per la gestione nelle seguenti materie, se previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o nel rispetto delle previsioni di bilancio:
- locazioni di immobili, manutenzioni di beni mobili ed immobili,
- somministrazioni e forniture di beni e servizi interni anche a carattere continuativo,
- assunzioni di personale di ogni ordine e grado,
- appalti di opere e lavori rientranti nella ordinaria amministrazione;
7. La Giunta riferisce sulla propria attività al Consiglio:

- ogni qualvolta si rende necessario,
- periodicamente,
- almeno una volta all'anno relativamente all'esercizio finanziario decorso, nella seduta fissata per l'approvazione del conto consuntivo.
Art.31 Durata in carica. Ricostituzione dell'organo.
1. La Giunta, di norma, rimane in carica sino alla nomina della nuova.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. La Giunta decade in conseguenza di dimissioni, di impedimento permanente, di rimozione, di decadenza o di decesso del Sindaco. Tali casi comportano anche lo scioglimento del Consiglio.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, qualora non venga nominato un commissario, la Giunta (anche il Consiglio) rimane in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5. Le dimissioni degli assessori, rassegnate per iscritto al Sindaco, vanno depositate presso il Segretario generale del Comune; sono definitive con il deposito.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati o, comunque, cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto.
Art.32 Revoca degli Assessori
1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della revoca e della motivazione nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.
Art.33 Mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono del loro operato al Consiglio comunale, che ne può disporre la sfiducia.
2. La mozione di sfiducia motivata è sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti del Sindaco e/o dell'intera Giunta.
3. La mozione di sfiducia, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.34 Funzionamento della Giunta. Regolamento
1. L'attività della Giunta è collegiale ed è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio. Le sedute sono segrete.

 
TITOLO III: Partecipazione Popolare. Tutela dei diritti dei Cittadini
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Art. 35 Principi generali
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al processo di formazione degli atti amministrativi attraverso i seguenti istituti:
- Partecipazione popolare
- Azione popolare e diritti di accesso ed informazione ai cittadini
- Difensore civico

CAPO 1°
La partecipazione

Art. 36 Partecipazione popolare
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Per la realizzazione di servizi che rientrino nelle finalità e nei programmi dell'Ente e per poter fruire dei servizi, delle strutture comunali e di eventuali contributi finanziari, le associazioni debbono essere costituite nelle forme di legge ed iscriversi nell'apposito albo comunale, previo deposito dello statuto.
3. Le associazioni che utilizzino strutture comunali e/o beneficino di contributi finanziari debbono darne conto all'autorità comunale.
Art. 37 Organismi di partecipazione
1. Per garantire la partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio Comunale, è prevista la istituzione di consulte ed osservatori, costituiti su base territoriale o per settore.
2. Il Consiglio comunale organizza la consultazione periodica di tali organismi.
3. Relativamente a problemi che investano in maniera determinante la vita della Città, è prevista la possibilità di effettuare consigli comunali aperti. Le modalità di richiesta e di svolgimento sono demandate al regolamento del Consiglio comunale.
4. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento delle popolazioni in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.
Art. 38 Provvedimenti incidenti su diritti ed interessi dei cittadini
1. L'Amministrazione adotta tutte le misure organizzative necessarie alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
2. Ogni cittadino ha diritto di partecipare ai procedimenti avviati dalla Amministrazione Comunale destinati a produrre effetti nei suoi confronti.
3. Il diritto si estende a qualunque soggetto portatore di interessi privati o pubblici ed alle associazioni titolari di interessi diffusi.
4. E' fatto obbligo all'Amministrazione comunale di comunicare all'interessato l'inizio della procedura; di consentirgli l'accesso agli atti; di offrire la possibilità di assistere all'istruttoria e di farsi ascoltare dal responsabile del procedimento.
5. In ogni fase del procedimento è data facoltà agli aventi diritto di intervenire.
6. L'interessato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti.
7. La riservatezza degli atti ed il divieto di accesso sono disciplinati dal regolamento.
Art. 39 Consultazioni popolari
1. Due quinti dei consiglieri comunali possono proporre al Consiglio consultazioni popolari sulle seguenti materie, quali: urbanistica, viabilità, trasporti, smaltimento dei rifiuti, tutela dello ambiente, difesa del territorio, commercio e artigianato, attività culturali, sportive e ricreative ed altre di interesse locale.
2. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, delibera sulla proposta di cui al comma precedente.
3. Le consultazioni possono essere dirette alla totalità dei residenti oppure ad una sua parte individuata in relazione all'appartenenza territoriale o a determinate categorie sociali e/o professionali.
4. L'effetto consultivo è espresso dalla maggioranza dei pareri espressi o dalla maggioranza dei voti espressi in relazione ai quesiti posti.
5. Le modalità della consultazione e le categorie dei partecipanti vengono stabilite in apposito regolamento; in mancanza, di volta in volta, dal Consiglio comunale.
6. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali.
Art. 40 Istanze, petizioni, proposte
1. Chiunque, residente, può presentare al Sindaco, istanze, petizioni proposte per la tutela degli interessi collettivi.
2. Entro trenta giorni, il Sindaco esamina le istanze, petizioni e proposte ricevute e ne riferisce al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze.
3. Il Sindaco è tenuto a dare formale comunicazione ai cittadini interessati dei risultati delle iniziative assunte, anche mediante forme di pubblicità.
4. La comunicazione di cui al comma precedente, ove abbia per oggetto il rigetto delle istanze e delle petizioni, deve contenere adeguata motivazione.
Art.41 Referendum
1. Possono esercitare l'iniziativa per l'indizione di referendum consultivi o abrogativi, i seguenti soggetti:
- Sindaco, previa deliberazione della Giunta,
- la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati,
- duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o che, in possesso del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto l'iscrizione all'anagrafe comunale.
1/bis. E’ altresì previsto il referendum circoscrizionale consultivo su temi di natura circoscrizionale con le modalità previste da apposito regolamento.
2. Il Consiglio comunale indice i referendum dopo che ne abbia discusso ed approvato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i requisiti di ammissibilità e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, inoltrata al Presidente del Consiglio.
3. Il referendum consultivo può avere ad oggetto l'espressione di un parere circa l'adozione o l'eliminazione, totale o parziale, di atti amministrativi del Comune. Non è ammesso su atti riguardanti:
- imposte, tasse, corrispettivi e tariffe,
- bilanci,
- designazione, nomina e revoca di amministratori o di rappresentanti del Comune,
- personale del Comune e degli Enti dipendenti,
- atti e provvedimenti che abbiano già esaurito la loro efficacia.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Civitavecchia alla data della richiesta.
5. I quesiti referendari debbono essere formulati in modo chiaro ed univoco.
6. Il referendum produce effetti solo se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. L'Amministrazione comunale è tenuta ad uniformarsi ai risultati del referendum. A tal scopo, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il competente organo adotta le deliberazioni conseguenti.
Art. 42 L'azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere dinanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, ovvero del Comune, qualora questi costituendosi abbia aderito alle azioni popolari.
Art. 43 Diritto di accesso
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione formale del Sindaco.
2. Il divieto di esibizione di cui al comma precedente è disciplinato dal regolamento.
3. I cittadini, singoli e associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed al rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo e le norme sul diritto di autore.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di cui al comma precedente.
Art. 44 Diritto di informazione
1. E' garantito al cittadino il diritto alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che lo riguardano.
2. A tal fine egli può accedere alle informazioni a lui utili e in possesso della Amministrazione comunale.
3. Un unico ufficio comunale denominato " Ufficio relazioni con il pubblico" provvederà a soddisfare entrambi i diritti. La conduzione operativa di tale ufficio deve essere affidata a dipendenti in possesso di adeguate qualità professionali.
4. Nel regolamento verrà precisato l'obbligo di indicare i responsabili dei procedimenti.
Art. 45 Difensore civico
1. E' istituito presso il Comune il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.
2. Il Difensore civico segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Svolge altresì tutti gli altri compiti previsti dalla legge o regolamenti. Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta scritta ai cittadini che si rivolgono nelle forme prescritte. Gli organi comunali a tal uopo collaborano con il Difensore Civico fornendo ad esso tutti gli atti, documenti ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti. Dell’attività svolta il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto.

CAPO 2°
Il decentramento

Art. 46 Le circoscrizioni
1. Il territorio comunale è articolato in non più di 4 circoscrizioni.
2. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base nonché di esercizio di funzioni eventualmente delegate.
3. Nell'ambito del Comune le esigenze della circoscrizione sono rappresentate dal consiglio circoscrizionale che viene eletto con le stesse norme previste per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
4. Alle circoscrizioni sono assegnate risorse e personale per l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalle norme vigenti.
5. Il territorio delle circoscrizioni ove necessario, può essere modificato sentito il parere del Consiglio Circoscrizionale interessato, per ottemperare a programmi regionali concordati con il Comune in materia di gestione associata sovracomunale di funzione e servizi.
 
TITOLO IV: Ordinamento degli Uffici
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CAPO 1°
Principi


Art. 47 Regolamento di organizzazione e dotazione organica. Principi operativi
1. La struttura del Comune è coordinata dal Segretario Generale Comunale ed è organizzata e suddivisa in settori, uffici speciali e servizi pubblici in modo che tutte le funzioni di competenza o delegate siano assegnate ad uno di essi ed è definita dall'apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione.
2. L'Amministrazione comunale definisce l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
3. L'Amministrazione garantiste parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. L'Amministrazione conferisce indirizzi per la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale nel rispetto dei principi e delle modalità previste dalla normativa vigente.
5. L'Amministrazione individua criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.
6. L'Amministrazione cura la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali.
7. La struttura degli uffici e dei servizi e la dotazione organica sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 48 Obiettivi, programmi, gestione
1. La fissazione degli obiettivi e la determinazione dei programmi che impegnano l'Amministrazione spettano agli organi elettivi.
2. Spetta ai Dirigenti, per realizzare gli indirizzi conferiti dagli Organi Elettivi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

CAPO 2°
L'organizzazione della struttura


Art. 49 Settori - servizi - sezioni
1. I Settori sono unità organizzative di massima dimensione che raggruppano più Servizi omogenei. A ciascun Settore è preposto un Dirigente.
2. A ciascun Servizio è preposto un Funzionario Direttivo. I Servizi comprendono una o più Sezioni. A capo di ciascuna Sezione è preposto un Istruttore Direttivo.
Art. 50 Servizi pubblici - uffici speciali
1. Sono inoltre previste unità organizzative denominate Servizi Pubblici o Uffici Speciali per la gestione di attività di preminente interesse locale o per assicurare specifiche specializzazioni professionali.
Art. 51 Compiti dei Dirigenti - Atti di gestione
1. Spettano ai Dirigenti di Settore - ed ai loro equiparati - tutti i compiti che le leggi e lo statuto non riservino agli organi di governo del Comune.
2. Sono attribuiti ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, la presidenza delle commissioni di concorso non assegnate al Segretario Generale e la presidenza delle gare per l'affidamento di opere e lavori, di forniture di beni, di prestazioni di servizi nonché la responsabilità delle diverse procedure.
3. I Dirigenti di Settore - ed i loro equiparati - provvedono, ciascuno per il settore o l'ufficio speciale di competenza, all'organizzazione interna del personale, nel rispetto del regolamento e delle dotazioni organiche, ed alla gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie.
4. I provvedimenti dei dirigenti assumono forma e contenuto di "determinazione" che sono sottoposti alla firma per "Visto" del Sindaco o dell'amministratore delegato al settore o al servizio.
Art. 51/bis Le rappresentanze in giudizio.
1. La rappresentanza in giudizio degli interessi del Comune spetta al Dirigente dell’Ufficio Avvocatura – ove costituito - , ovvero a chi legalmente lo sostituisce in caso di sua assenza, per
tutte le liti, sia attive che passive riguardanti l’Ente. Egli, o chi legalmente lo sostituisce, a tal fine, può rilasciare può rilasciare procure generali o speciali agli avvocati addetti all’Ufficio per la difesa – anche congiunta – degli interessi dell’Ente medesimo.
Art. 52 Incarichi di direzione
1. L'organo di governo può deliberare l'assegnazione di incarichi di responsabili di settori ed uffici speciali mediante contratto di diritto pubblico ed in via eccezionale di diritto privato per tempo determinato.
2. Il ricorso a prestazioni esterne è previsto soltanto in casi di comprovata necessità e per soddisfare esigenze di elevata specializzazione.
3. Gli incarichi previsti dal comma 1 debbono essere affidati nel rispetto dei principi e con le modalità previste dalle leggi e dai contratti vigenti.
Art. 53 Responsabilità - sanzioni
1. Il regolamento disciplina , secondo le previste norme di legge, la responsabilità, le sanzioni disciplinari ed i relativi procedimenti degli impiegati del Comune.
2. E' istituito il Collegio Arbitrale. Il Regolamento Generale del Personale dispone il procedimento sanzionatorio, disciplina le modalità di nomina del detto Collegio ed individua l'Ufficio che ha competenza in materia disciplinare.
Art. 54 Il Segretario Generale
1. Il Comune ha un Segretario Generale Comunale, titolare della sede, al quale spettano in via esclusiva le prerogative e le funzioni previste dalle leggi e che sovrintende all'attività amministrativa e ne garantisce la legittimità, l'imparzialità e l'efficienza.
2. Dirigente superiore dello Stato, iscritto nell'apposito albo nazionale dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le necessarie direttive.
3. Il Segretario Generale comunale:
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti di settore e dei loro equiparati, ne coordina l'attività e ne dirime i conflitti di competenza;
- cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, dispone i relativi atti esecutivi;
- presiede le commissioni di concorso per i posti dei Dirigenti di settore e dei Funzionari direttivi responsabili di servizi e dei loro equiparati e le commissioni giudicatrici degli appalti-concorso;
- assiste i dirigenti nei procedimenti di gara per gli appalti; - partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
- roga gli atti nell'esclusivo interesse del Comune.
4. Il Segretario Generale comunale è il responsabile della gestione del personale nell'ambito e secondo le direttive impartite dal Sindaco; per tale prerogativa è sovraordinato gerarchicamente al Dirigente ed al Funzionario direttivo, preposti al servizio affari del personale.
Art. 55 Direzione generale
1. Al fine di sovraintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento organico.
2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.
3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dalla Giunta al Segretario Generale o, ferme restando le attribuzioni dalla legge conferite al Segretario in ordine al coordinamento dell'attività dei dirigenti, a un dipendente di ruolo della amministrazione ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
4. Qualora tale incarico sia affidato al Segretario Generale può essere istituita la figura del Direttore operativo, il cui incarico viene assegnato con le modalità di cui al comma precedente e sentito il Segretario Generale. Al Direttore operativo il Segretario generale affida responsabilità operative in ordine alle funzioni indicate al presente articolo.
Art. 56 Responsabilità dei Dirigenti
1. Il Segretario Generale formula i pareri obbligatori sotto il profilo di legittimità su ogni atto che si intende adottare da parte del Consiglio e della Giunta.
2. I pareri sulla regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dai Dirigenti dei settori interessati ed in loro assenza o impedimento da chi legittimamente li sostituisce.
3. Il Segretario Generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente al Dirigente del settore ed al Funzionario direttivo preposto al servizio interessato.
Art. 57 Il Vice Segretario Generale Vicario
1. Il regolamento del personale e la dotazione organica prevedono la figura professionale del Vice Segretario Generale. I requisiti professionali per accedere a tale posto sono quelli richiesti per la partecipazione al concorso di segretario generale di classe 2^.
2. Il Vice Segretario Generale Vicario, preposto alla direzione del Settore Affari Generale ed Istituzionali, coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 58 Conferenza dei Dirigenti
1. E' istituito un organismo collegiale denominato " Conferenza dei Dirigenti" presieduto dal Segretario Generale e formato dai Dirigenti di settore ed equiparati, con compiti di coordinamento per l'attuazione degli indirizzi degli Organi Elettivi e di supporto amministrativo nei casi disciplinati dal regolamento.
 
TITOLO V: Ordinamento dei Servizi Pubblici
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CAPO 1°
I servizi pubblici locali


Art. 59 Generalità
1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Art.60 Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda, sempre che nella dotazione organica del personale comunale siano previste figure professionali con qualificazione specifica per le relative attività;
b ) in concessione, qualora sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale e vi sia trasferimento di poteri pubblici, altrimenti in appalto;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. Per la gestione dei servizi sociali il Comune può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato regolarmente registrate;
e) con la costituzione di società di capitali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la compartecipazione finanziaria e/od operativa di altri soggetti pubblici o privati.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune deve prevedere appositi regolamenti.
3. L'Amministrazione comunale sia per l'affidamento a terzi di servizi, sia per l'individuazione di soggetti da associare alle gestioni, nel rispetto delle norme del regolamento dell'attività contrattuale, deve seguire i procedimenti ad evidenza pubblica, salvo il caso di costituzione di società di capitali controllate dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 2359 del C.C.

CAPO 2°
Gestione in economia o in concessione

Art. 61 Gestione in economia
1. Il Consiglio comunale individua, nella pianta organica generale del personale, le unità operative ed il numero dei dipendenti addetti, distinti per figura e profilo professionali, indispensabili ad assicurare in modo efficiente la gestione in economia di ciascun servizio.
2. I Dirigenti ed i Funzionari, per ogni servizio gestito in economia, di cui sono responsabili, istituiscono appositi centri di costo, per verificarne l'andamento economico ( costi e ricavi ), gli equilibri disposti dalle norme sulla finanza locale e l'efficacia rispetto agli indirizzi emergenti dagli atti generali dell'Amministrazione.
Art. 62 Gestione in concessione
1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da gestire a mezzo affidamento in concessione a terzi.
2. Per il procedimento di affidamento si deve far riferimento ai vari sistemi di aggiudicazione ad evidenza pubblica, disciplinati nel regolamento dei contratti; si deve altresì tenere presente che l'affidamento a trattativa privata costituisce mezzo eccezionale e, quindi, deve essere motivato e scelto nel pubblico interesse.

CAPO 3°
L'istituzione e l'azienda speciale

Art.63 Principi comuni
1. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione ed il Presidente. La responsabilità della gestione compete al Direttore.
2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione viene eletto in unico contesto, su proposta del Sindaco, dal Consiglio comunale, con votazione palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Esso cessa dalle funzioni contemporaneamente al Consiglio comunale che lo ha eletto; dura in carica fino all'elezione del nuovo organo.
3. Per le incompatibilità si rinvia alle norme vigenti.
4. I componenti del consiglio di amministrazione della istituzione e delle aziende speciali debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; debbono inoltre possedere idonee capacità professionali.
5. Agli amministratori dell'azienda e dell'istituzione si applica l'istituto della revoca con le stesse modalità previste per la nomina.
6. L'azienda speciale e l'istituzione, e per esse gli organi preposti, devono informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
7. Qualora il Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla data di perfezionamento della deliberazione istitutiva, non abbia adottato i provvedimenti contestuali, l'istituzione o l'azienda è sciolta di diritto e le funzioni attribuite sono svolte dalla struttura del Comune.

Sezione prima: L'esercizio di servizi sociali

Art. 64 Ordinamento dell'istituzione
1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale; deve operare con criteri di efficienza ed economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio.
3. L'ordinamento ed il funzionamento della istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
4. Il Consiglio comunale contestualmente alla deliberazione di costituzione delle istituzioni:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
c) assegna all'istituzione il personale occorrente al buon funzionamento e al perseguimento degli scopi, apportando le necessarie variazioni alla pianta organica generale del personale.
5. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione dell'istituzione dovrà conformarsi.
6. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo dei seguenti adempimenti:
a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione nel rispetto delle vigenti norme;
b) esercitare la vigilanza mediante il Presidente o un Consigliere designato coadiuvato dal Dirigente del settore servizi sociali del Comune. Essi relazioneranno al Consiglio comunale ogni qualvolta si rende necessario e, comunque almeno una volta all'anno, relativamente all'esercizio decorso, nella stessa seduta in cui la Giunta rende il conto morale al Consiglio;
c) verificare i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b) precedente;
d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
7. Il collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.
Art.65 Il funzionamento dell'istituzione
1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto da due membri e dal presidente.
2. Il Presidente, perfezionatasi la deliberazione di elezione, giura dinanzi al Sindaco con la formula di rito, in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
3. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la nomina.
4. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione si riunisce per la prima volta su convocazione del Sindaco entro e non oltre trenta giorni dal perfezionamento della deliberazione di nomina e, successivamente, su convocazione del Presidente.
5. Entro e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione, il Consiglio di amministrazione dell'istituzione delibera il programma di attività, da proporre al Consiglio comunale per l'approvazione.
6. Il programma di attività é trasmesso entro tre giorni al Sindaco, che provvede a far convocare il Consiglio comunale per l'approvazione, apportando contestualmente le modifiche ed integrazioni eventualmente ritenute necessarie.
7. Il Consiglio comunale, nel determinare la dotazione organica del personale, deve prevedere per il posto di Direttore la qualifica funzionale pari a quella dei Funzionari direttivi responsabili di servizi del Comune; può prevedere l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti comunali oltre il loro normale carico funzionale; deve utilizzare a tempo pieno dipendenti già in servizio, qualora l'istituzione venga costituita per servizi di interesse sociale in precedenza gestiti direttamente dal Comune.
8. Le indennità del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione sono stabilite dalla normativa vigente.
9. Al Direttore e al restante personale dell'istituzione si applica la normativa giuridica ed economica prevista dagli accordi di comparto per i dipendenti del Comune.
10. La commissione di disciplina per il personale del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti del personale che opera nell'istituzione per i servizi sociali.

Sezione seconda: La gestione dei servizi economici

Art.66 Ordinamento dell'azienda
1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica il Comune può costituire una o più aziende speciali che debbono operare con carattere di imprenditorialità.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Pertanto, ha l'obbligo del pareggio del bilancio. Gli eventuali trasferimenti operati dall'Amministrazione comunale per coprire prezzi sociali debbono considerarsi entrate speciali dell'azienda, con vincolo di destinazione; essi non possono mai essere utilizzati per pareggiare il bilancio.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati, dalla legge, dal proprio statuto e dal regolamento.
4. Il Consiglio comunale, contestualmente alla deliberazione di costituzione dell'azienda speciale:
a) approva lo statuto;
b) conferisce il capitale di dotazione;
c) determina le finalità e gli indirizzi;
d) adotta il regolamento per gli atti fondamentali, per il ripiano dei costi, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, di verifica e di controllo sostitutivo da parte del Comune su di essa.
5. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è composto da quattro membri e dal presidente.
6. Il Presidente, perfezionatasi la deliberazione di elezione, giura dinanzi al Sindaco con la formula di rito, in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
7. Il regolamento aziendale è approvato dal consiglio di amministrazione.
8. Il Consiglio comunale approva gli atti fondamentali, esercita vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede agli eventuali trasferimenti per coprire prezzi sociali disposti ed esercita il controllo sostitutivo sugli organi dell'azienda. I poteri di cui innanzi debbono essere esplicitamente previsti e disciplinati dallo statuto e dal regolamento dell'azienda speciale, nel rispetto dei principi e delle norme del regolamento approvato dal Consiglio comunale ai sensi del precedente comma 4., lett. d).
9. Lo statuto ed il regolamento delle aziende speciali si informano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione spetta al direttore e agli altri dirigenti.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifiche gestionali.


CAPO 4°
Le società di capitali

Art.67 Partecipazione a società di capitali
1. Il Comune per lo svolgimento di attività che attengono alla produzione di beni e servizi di interesse immediato della collettività locale può costituire o partecipare a società di capitali, previa adozione di atto di assunzione del servizio.
2. Nell'atto di assunzione del servizio devono essere evidenziati:
- l'interesse pubblico collegato al servizio,
- l'utilità che si può trarre attraverso la gestione privatistica del servizio.
3. Nella partecipazione alle società di cui al comma 1, deve essere garantito:
- che il capitale pubblico locale sia predeterminato; qualora non sia maggioritario, la quota deve comunque consentire la convocazione dell'assemblea,
- che l'eventuale conferimento di beni comunali sia fatto per la gestione, oppure in proprietà quando sia necessario per detenere il controllo della società ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile.
4. Il Comune può partecipare anche come socio minoritario a società di capitali, affidatarie della concessione di servizi pubblici locali, non riservati in via esclusiva ad enti locali, per garantire controlli diretti sulla gestione del servizio, fermo restando il principio della prevalenza del capitale pubblico.
5. E' vietata la partecipazione del Comune, quale socio unico, alle società di capitali.

 
TITOLO VI: Forme di Cooperazione con altri Soggetti
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CAPO 1°
Altre forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 68 Individuazione
1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, per la gestione dei servizi pubblici, può stipulare convenzioni, costituire consorzi tra enti locali e definire accordi di programma.
Art. 69 Le convenzioni
1. Le convenzioni sono di tipo facoltativo ed obbligatorio.
2. Il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati allo scopo di regolamentare una serie di attività a mezzo di contratti o di provvedimenti.
4. Il Consiglio comunale si pronuncia sulle proposte di convenzioni deliberate dalla Giunta comunale o formulate dal singolo consigliere nonché in merito all'adesione del Comune a proposte di convenzioni formalmente richieste da altri Comuni o dalla Provincia.
5. Il Consiglio comunale delibera, altresì, la stipula delle convenzioni predisposte tecnicamente dai soggetti interessati. Dette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme