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Il nuovo testo dello Statuto del Comune
di Civitavecchia è stato approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 114 del 19. 6. 1995. (la deliberazione
non riporta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati).
Lo Statuto, quindi, è stato sottoposto a due successive
votazioni con la deliberazione n. 128 del 6. 07. 1995 e n.
136 del 18. 07. 1995 ( consegue in ambedue i casi il prescritto
quorum).
Con la successiva deliberazione n. 217 del 25. 09. 1995 sono
state esaminate e controdedotte le osservazioni della Sezione
Provinciale del CO. RE. CO
Il nuovo testo dello Statuto è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1996 –
Supplemento n. 2.
Con la deliberazione n. 74 del 12 . 04. 1996 è stato
modificato l’art. 60, comma 3, e l’art. 67, comma
3, capoverso 2. La modifica è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 1996.
Con la deliberazione n. 117 del 19. 06. 1996 è stato
approvato l’atto generale di indirizzo previsto dall’art.
24, comma 8, dello Statuto.
Con la deliberazione n. 167 del 26. 08. 1996 è stato
modificato il comma 2 dell’art. 57. La modifica è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.
36 del 30 dicembre 1996.
Con deliberazione n. 225 dell’1.12.1997 sono stati anche
modificati gli articoli 9 e 17 dello Statuto. (la deliberazione
non ha riportato il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati). Le modifiche, quindi, sono state sottoposte a
due successive votazioni con le deliberazioni n.236 dell’11.
07.1997 e n. 240 del 15. 12. 1997, pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n.10 del 10. 04. 1998.
Con deliberazione n. 171 adottata dal
Consiglio Comunale in data 13/10/2000 è stato adeguato
lo Statuto alla legge 265/99.
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| TITOLO I: Il
Comune. Elementi Costitutivi e principi fondamentali |
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CAPO 1°
Generalità
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Art.1
Denominazione
1. Il Comune di Civitavecchia, di seguito denominato semplicemente
Comune, possiede da tempo immemorabile il titolo di città.
Art.2 Territorio - Popolazione
1. Il territorio del Comune ha una superficie di Kmq.
71,95 circa; confina a Nord con Tarquinia, ad Est con
Allumiere, a Sud con Santa Marinella e ad Ovest con il
mare Tirreno.
2. Il territorio può essere modificato con legge
regionale sulle risultanze di referendum consultivo indetto
dal Comune.
3. La popolazione comunale è formata da tutti i
soggetti residenti nel territorio.
Art.3 Stemma e gonfalone
1. Lo stemma:" d'azzurro, alla quercia di verde,
fustata e sradicata al naturale, il tronco accostato dalle
lettere maiuscole O e C, d'oro. Motto: S.P.Q.C. in lettere
maiuscole d'oro, su lista d'azzurro bifida e svolazzante.
Ornamenti esteriori da Città." Lo scudo è
sormontato dalla corona da Città turrita, formata
" da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque
visibili), con due cordonate a muro sui margini sostenenti
otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro,
il tutto d'oro e murato di nero." Lo scudo di forma
sannitica, è accostato da una fronda di alloro
di verde con le bacche d'oro e da una fronda di quercia
di verde con le ghiande d'oro, a semicerchio e tenute
insieme da un nastro tricolore. Le lettere OC hanno per
tradizione popolare il significato di "Ottimo Consiglio".
Esso è riportato nei sigilli comunali
2. Il gonfalone: " drappo
di giallo riccamente ornato di ricami d'oro e caricato
dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro,
convessa verso l'alto: "CITTA' DI CIVITAVECCHIA".
Le parti in metallo e i cordoni dorati. L'asta verticale
ricoperta di velluto di giallo con bullette dorate poste
a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma
della Città e sul gambo è inciso il nome.
Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
d'oro." E' riportato nella pagina n.2 dello statuto.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone
per fini non istituzionali sono vietati.
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CAPO 2°
Principi generali
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| Art.4
Personalità - Autonomia statutaria
1. Il Comune, ente locale territoriale, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha personalità giuridica ed è dotato
di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi
nazionali e regionali.
3. Il presente statuto detta i principi e le norme fondamentali,
relativi alla comunità di Civitavecchia, inderogabili
da qualsiasi provvedimento amministrativo o regolamentare
del Comune.
4. Sono soggetti alle disposizioni del presente statuto e
a tutte le altre adottate dal Comune gli individui residenti
e tutte le persone fisiche o giuridiche che si trovino o operino
nel territorio comunale.
5. Nella prospettiva della creazione di un nuovo ente locale,
rappresentato dall'area metropolitana, il Comune s'impegna
a tutelare presso la Regione i propri interessi e le proprie
tradizioni storiche, salvaguardando l'autonomia funzionale
allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Art.5 Finalità
1. Nell'ambito di uno sviluppo eco-sostenibile, il Comune
ispira la propria azione di governo e di amministrazione alla
promozione economica, culturale e sociale dei cittadini, sia
come individui, sia nelle formazioni sociali espressione della
loro personalità, rimuovendo gli ostacoli di ogni ordine
che ne limitano la libertà e l'uguaglianza e favorisce
l'integrazione tra le diverse realtà etniche che compongono
la popolazione locale. Il Comune fa propri i principi contenuti
nella "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia".
2. Il Comune attiva azioni di sostegno a favore dei singoli,
delle famiglie e di ogni altra forma di stabile convivenza
che abbia valore sociale, formativo e solidaristico.
3. Il Comune informa la propria attività normativa
ed amministrativa alla promozione della cooperazione con altri
Enti Locali ed alle esigenze del decentramento contribuendo,
nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea Delle
Autonomie Locali, al processo di integrazione dell'Europa.
4. Il Comune riconosce il diritto alla salute come principio
imprescindibile dell'azione amministrativa
5. Il Comune:
- promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare
attenzione alle fasce di popolazione più deboli, lo
sviluppo delle attività ricreative e delle sport, la
cultura del dialogo e della pace;
- valorizza le tradizioni e le risorse culturali, storiche
ed artistiche della città;
- indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del
tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, il territorio,
il patrimonio artistico e monumentale;
- tutela e valorizza il litorale marino, il territorio agricolo
e si adopera per proteggere gli animali;
- favorisce la partecipazione civica dei giovani;
- riconosce la funzione ed il ruolo sociale degli anziani.
6. Il Comune garantisce la massima trasparenza della propria
azione di governo. Favorisce l'accessibilità alle informazioni
amministrative e gestionali.
7. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna ed orienta le modalità organizzative
ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di
favorire l'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne.
8. Il Comune realizza le proprie finalità avvalendosi
del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo,
per quanto di competenza, alla determinazione dei programmi
dello Stato e della Regione.
9. L'azione amministrativa del
Comune è sempre improntata al principio dell'affidamento,
in particolare della garanzia di imparzialità e della
parità di trattamento tra cittadini e nel rispetto
del principio di legalità.
10. Il Comune, in attuazione di quanto previsto dal precedente
comma, ha facoltà di costituirsi con provvedimento
motivato parte civile in tutti i procedimenti in cui la cosa
pubblica risulti o potrebbe risultare danneggiata.
11. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori hanno facoltà
di presentare annualmente copia della dichiarazione dei redditi
presso la Segreteria Generale. Con il deposito la dichiarazione
dei redditi diventa pubblica.
Art. 6 Funzioni e compiti
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente
nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di
stato civile, di statistica, di leva militare. Tali funzioni
sono gestite dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Al Comune possono essere affidate ulteriori funzioni amministrative
per servizi di competenza statale o regionale purché,
per essi, sia prevista la relativa copertura finanziaria. |
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| TITOLO
II: Gli Organi Costituzionali. Le Commissioni
Consiliari |
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PREMESSA: Organi del Comune
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Art.7
Individuazione
1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, il Sindaco,
la Giunta. |
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CAPO 1°
Il Consiglio Comunale
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Art.8 Organo di indirizzo e di
controllo
1. Il Consiglio rappresenta la comunità locale ed è
l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalle leggi
e dallo statuto senza poterli delegare ad altro soggetto.
2. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero
dei consiglieri ed i loro status sono disciplinati dalla legge.3.
Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali,
alla sola adozione di atti urgenti ed indifferibili.
4. Lo scioglimento del Consiglio determina anche la decadenza
del Sindaco e della Giunta.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori,
gli incarichi esterni loro affidati.
6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e
dispone di dotazione specifica di bilancio per il proprio
funzionamento.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni espresse
in forma palese, salvo le deliberazioni relative a persone
ed i casi indicati dal regolamento.
Art.9 Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a - gli statuti del comune e delle aziende speciali, i regolamenti,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b - i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,
i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati
ed i piani di recupero, (*) i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri
da rendere nelle dette materie;
c – criteri generali per l’adozione da parte della
Giunta dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi;
d - le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia
competente, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e - l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f - l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione del comune a società di
capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzioni;
g - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
del comune;
i - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l - le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
m - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del Segretario, o di altri dirigenti;
n - la definizione degli indirizzi al Sindaco per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di propri
rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine a materie e/o funzioni di competenza
del Consiglio non possono essere adottate in via di urgenza
da altri organi del comune, salvo quelle adottate dalla Giunta
attinenti alle variazioni di bilancio e agli storni di fondi,
esclusi quelle dai fondi di riserva, che debbono essere ratificate
dal consiglio, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta
giorni.
Art.10 Il Presidente
del Consiglio - I Consiglieri comunali
1. Il Presidente del Consiglio esercita il suo ruolo in piena
indipendenza ed autonomia.
2. Il Presidente esercita un potere di direzione e d'impulso
del Consiglio ed un'azione di coordinamento con gli altri
organi del Comune.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, stabilendone l'ordine
del giorno di concerto con il Sindaco e la Conferenza dei
capi-gruppo.
4. Il Presidente apre e conclude ogni seduta del Consiglio,
garantendo, nel corso del dibattito, la libertà di
parola ed il rispetto delle opinioni espresse dai Consiglieri.
5. Il Presidente può, nei casi previsti dal regolamento,
sciogliere l'adunanza e disporre l'allontanamento dall'aula
di persone estranee al Consiglio che ne disturbino i lavori.
6. In caso di assenza o d'impedimento, le funzioni del Presidente
sono esercitate dal Consigliere anziano.
7. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità
senza vincolo di mandato.
8. Ai fini della determinazione dell'anzianità tra
i Consiglieri, si tiene conto della cifra individuale conseguita
da ciascuno nelle consultazioni elettorali, con esclusione
del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco
proclamati consiglieri. E' anziano colui che ha conseguito
la maggiore cifra individuale; in caso di pari cifra, precede
il più anziano di età.
9. I Consiglieri comunali hanno libero accesso e il diritto
di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende
ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie ed informazioni
in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge. Le modalità di esercizio saranno disciplinate
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
9/bis. Con deliberazione consiliare
i consiglieri sono dichiarati decaduti dalla carica per omessa
partecipazione a n. 3 sedute consecutive, salva la sussistenza
di un impedimento legittimo: La proposta di declaratoria di
decadenza, può essere presentata dal Sindaco, Assessori
e singoli consiglieri al Presidente del Consiglio. Il Presidente
del Consiglio, nei successivi dieci giorni dalla data di trasmissione
della proposta, ne dà comunicazione all’interessato
per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte,
negli ulteriori dieci giorni dalla data di ricezione. Decorso
tale termine, il Presidente del Consiglio potrà disporre,
per la convocazione dello stesso ai fini dell’approvazione
della dichiarazione di decadenza. La dichiarazione di decadenza
viene approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3
dei consiglieri assegnati, previa valutazione delle controdeduzioni
scritte, ovvero rese dal consigliere interessato contestualmente
alla discussione in aula.
10. I Consiglieri
comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione attribuita
alla competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di
presentare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato
ispettivo, nelle forme definite dal regolamento.
11. Il Comune favorisce la costituzione di una Consulta degli
extracomunitari regolarmente residenti la quale, in relazione
alla consistenza numerica dei partecipanti, può eleggere
un proprio delegato presso il Consiglio Comunale.
Art.11 Prima convocazione del consiglio comunale
1. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti,
il Sindaco convoca la prima riunione del Consiglio che è
presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del
Presidente.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede, anzitutto alla
convalida degli eletti ed alle eventuali procedure di surroga.
Alla seduta partecipano anche i Consiglieri di cui si discute
la convalida.
3. Nella medesima seduta, terminate le operazioni di cui al
comma precedente, il Consiglio provvede alla elezione del
Presidente nel suo seno, con scrutinio segreto e con il voto
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se in
prima convocazione la votazione risulta infruttuosa, viene
indetta, entro otto giorni, la seconda convocazione, ed è
eletto Presidente dell'assemblea il Consigliere che riporta,
nella prima votazione, la maggioranza dei voti dei due terzi
dei Consiglieri assegnati; qualora anche detta prima votazione
risulti infruttuosa, viene indetta la seconda votazione e
risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato
la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. In detta prima seduta il Consiglio, costituito l'organo
di presidenza, discute ed approva, anche in prosieguo, in
apposito documento la proposta degli indirizzi generali di
governo, presentata dal Sindaco.
Art.12 Sedute consiliari
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni
ordinarie e straordinarie. Sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni
aventi ad oggetto: l’approvazione delle linee programmatiche
del mandato, approvazioni bilanci di previsione e rendiconti
della gestione. Si considerano straordinarie tutte le altre.
2. Il Consiglio viene convocato
in sessione straordinaria:
a) - su richiesta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri
in carica contenente gli affari da trattare. La seduta è
fissata dal Presidente entro 20 giorni dalla comunicazione
amministrativa della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio
è convocato dal Prefetto, su iniziativa di coloro che
hanno richiesto la convocazione;
b) - dal Prefetto nei casi e con le
modalità della legge;
c) - dal Comitato Regionale di Controllo nell'esercizio dei
propri poteri sostitutivi.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno una volta
l'anno per trattare dei problemi dell'infanzia.
4. Le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio sono
di prima e di seconda convocazione.
Art.13 Validità delle sedute
1. Nelle sessioni ordinarie
e nelle straordinarie di prima convocazione, il Consiglio
è validamente costituito con la presenza della metà
dei Consiglieri assegnati; nelle sessioni straordinarie di
seconda convocazione con la presenza di cinque Consiglieri.
Art.14 Adozione dei provvedimenti
1. Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono la
maggioranza assoluta dei votanti, salve le ipotesi di maggioranze
qualificate, previste dalla legge o dallo Statuto.
2. La proposta degli indirizzi generali di governo presentata
dal Sindaco, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale ed
il conto consuntivo si intendono approvati se conseguono,
sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il Sindaco, gli Assessori
ed i Consiglieri hanno l’obbligo di astenersi dal prendere
parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti
parenti ed affini sino al quarto grado. Tale obbligo non si
applica, ove si tratti di provvedimenti normativi o di carattere
generale, se non nei casi in cui vi sia una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’Amministrazione o suoi parenti ed affini
sino al quarto grado.
Art.15 Dichiarazione di urgenza
1. Nei casi di motivata urgenza il Consiglio, con separata
votazione, può dichiarare le deliberazioni immediatamente
eseguibili.
Art.16 Partecipazione degli
Assessori alle sedute del consiglio
1. Alle sedute del Consiglio hanno il diritto e, se richiesto,
il dovere di partecipare - senza diritto di voto - gli Assessori
la cui presenza, tuttavia, non concorre mai al computo per
la validità della seduta.
Art. 17 I gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri in
relazione alle liste nelle quali sono risultati eletti, indipendentemente
dalla loro consistenza numerica. I candidati sindaco decidono
autonomamente. Il Presidente del Consiglio non aderisce ad
alcun gruppo consiliare. I Consiglieri
possono distaccarsi dal gruppo in cui sono stati eletti, secondo
le disposizioni del regolamento. |
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CAPO 2°
Commissioni Consiliari
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Art.18 Costituzione
1. Il Consiglio comunale per l'espletamento delle proprie
funzioni si avvale di commissioni permanenti, di commissioni
speciali, di commissioni di indagine.
2. Le Commissioni vengono nominate dal Consiglio, a maggioranza
assoluta dei propri membri, con criterio proporzionale alla
rappresentatività dei gruppi di maggioranza e di minoranza.
3. Nella prima seduta, ciascuna commissione elegge fra i suoi
membri un Presidente, ed un Vicepresidente.
4. Nelle commissioni di indagine e di controllo, il Presidente
deve essere scelto tra i componenti rappresentanti la minoranza.
Art.19 Competenze delle commissioni consiliari
1. Le commissioni consiliari permanenti espletano l'esame
preliminare delle proposte di deliberazioni di competenza
del Consiglio ed esprimono sulle stesse parere obbligatorio
non vincolante. Quando il parere non è unanime, formulano
relazioni di maggioranza e di minoranza.
2. Le Commissioni consiliari permanenti, secondo le competenze
di ciascuna, esercitano anche il controllo politico-amministrativo
sulla gestione e riferiscono in merito al Consiglio.
3. Le Commissioni speciali vengono nominate per trattare specifici
argomenti. Il Consiglio determina il tempo entro il quale
la Commissione deve riferire.
4 . Le Commissioni di indagine vengono istituite per accertamenti;
per tali commissioni, il Consiglio deve precisare l'oggetto
della indagine ed i quesiti cui debbono dare risposte, inerenti
l'attività del Comune, enti, aziende ed organismi sottoposti
al suo controllo o vigilanza.
5. Tutti gli uffici del Comune, gli enti, le aziende e le
istituzioni da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire
a richiesta dei Presidenti delle Commissioni, per l'esame
delle pratiche di competenza, tutti i dati, i documenti e
le informazioni di cui sono in possesso, senza vincolo di
segreto di ufficio.
6. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti non sono
pubbliche. Sono segrete quando la discussione comporta giudizi
o apprezzamenti sulle persone.
7. Le Commissioni speciali e quelle di indagine si riuniscono
in seduta segreta. Ad esse si applicano, in quanto compatibili,
le regole procedurali delle commissioni consiliari permanenti.
Art 20 Altre commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni
speciali in cui possono essere nominati anche membri esterni
al Consiglio. Per tali commissioni il Consiglio determina
l'oggetto, i tempi ed eventualmente le modalità operative.
Art.21 Conferenza dei capi-gruppo
1. La conferenza dei capi-gruppo, presieduta dal Presidente
del Consiglio, è istituita quale commissione consiliare
permanente, cui partecipa di diritto il Sindaco.
2. Essa ha il compito di determinare, su iniziativa del Presidente,
le convocazioni del Consiglio e disciplinarne l'ordine dei
lavori.
3. La Conferenza dei capi-gruppo esamina anche le proposte
da sottoporre al Consiglio formulate dal Presidente e dal
Sindaco nonché quelle proposte di deliberazioni coinvolgenti
la competenza di più commissioni.
Art. 22 Regolamento del
Consiglio e delle commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, il regolamento del Consiglio e delle
Commissioni consiliari. |
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CAPO 3°
Il Sindaco
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| Art.
23 Qualificazione
1. Il Sindaco rappresenta il Comune; è il responsabile
dell'amministrazione comunale e garantisce l'unità
di indirizzo degli assessori; convoca e presiede la Giunta,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco è ufficiale del Governo nell'ambito del
territorio comunale per i servizi di competenza statale. In
qualità di ufficiale di governo esercita le funzioni
di autorità di pubblica sicurezza, di autorità
sanitaria locale e ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Lo status giuridico del Sindaco è determinato per
legge. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde
politicamente al Consiglio comunale ed alla Città.
Art. 24 Il capo dell'amministrazione comunale
1. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle
leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
Comune.
3. Il Sindaco vigila sull'osservanza dei regolamenti e rilascia
attestati di notorietà pubblica, anche sulla base di
accertamenti.
4. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della
disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari
di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio, il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate
entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro
il termine di scadenza del precedente incarico.
6. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alle nomine
e designazioni di cui al precedente comma, il Comitato Regionale
di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalle
vigenti disposizioni.
7. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
direttivi e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
8. Il Sindaco, oltre ai collaboratori previsti dal precedente
comma, può avvalersi di collaboratori esterni, da lui
stesso scelti, la cui prestazione è volontaria e gratuita,
non continuativa e senza vincolo di subordinazione. I modi,
i tempi, i criteri di nomina, le incompatibilità e
le modalità di svolgimento degli incarichi saranno
stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito atto generale
di indirizzo.
9. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento
dinanzi al Prefetto secondo la formula di rito, in vigore
per gli impiegati civili dello Stato.
9/bis. Entro il termine di 120
giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco
presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato politico-amministrativo. Con cadenza annuale, nonché
al temine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detti documenti
sono sottoposti all’approvazione del Consiglio. Il Sindaco,
previa autorizzazione della Giunta, può stare in giudizio
direttamente e conferire a tal uopo procure ad litem ai dipendenti
comunali in possesso dei prescritti requisiti di legge.
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla
destra.
Art. 25 Sostituzione e deleghe del Sindaco
1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, al fine di garantire
la sua sostituzione nei casi di assenza o impedimento.
2. Nei casi di assenza o impedimento le funzioni di Vice Sindaco
sono espletate dall'Assessore anziano.
3. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni si avvale
della collaborazione degli Assessori. A tal fine le funzioni
del Sindaco possono anche essere suddivise in categorie omogenee
ed affidate alla cura di singoli Assessori, a mezzo di formali
deleghe.
4. Il potere di firma in rappresentanza del Sindaco deve essere
previsto nell'atto di delega.
5. Il Sindaco può conferire anche ai Consiglieri comunali
incarichi di indirizzo, controllo e vigilanza, per esigenze
specifiche.
6. Il Sindaco ha l'obbligo di comunicare al Prefetto, al Consiglio
comunale e alla comunità locale le deleghe e gli incarichi
conferiti.
Art.26 Delegati nelle frazioni con patrimonio separato
1. Nelle frazioni, alle quali la Regione abbia riconosciuto
il diritto di avere patrimonio o spese separate, il Sindaco
delega con apposito atto le sue funzioni, in ordine di preferenza,
al presidente della circoscrizione in cui ricade la frazione,
ad un consigliere, ad un eleggibile alla carica di consigliere,
residenti nella frazione.
2. Il delegato, ogni anno, presenta
relazioni sui bisogni e sulle condizioni della frazione al
Consiglio comunale in sede di bilancio di previsione e di
conto consuntivo.
Art.27 L'ufficiale del governo nel territorio comunale
1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia
di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può
richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica.
2/bis. In casi di emergenza connessi
con il traffico e/o inquinamento acustico od atmosferico,
ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità della utenza, il Sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici periferici nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 2.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2., è
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per
i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco
esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), d) del
comma 1 del presente articolo, nei servizi elettorali, di
anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare,
nonché nelle ulteriori funzioni amministrative per
servizi di competenza statale che possono essere affidate
ai Comuni per legge, il Sindaco conferisce delega al Presidente
della circoscrizione. Qualora non siano costituiti organi
di decentramento comunale, il Sindaco, previa comunicazione
al Prefetto, può conferire delega ad un consigliere
comunale per l'esercizio di dette funzioni nei quartieri e
nelle frazioni del Comune.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, non adempia
ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
8. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non
adotti i provvedimenti di cui al precedente comma 2, il Prefetto
provvede con propria ordinanza. |
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CAPO 4°
La Giunta comunale
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Art. 28 Organo di governo. Composizione
1. La Giunta coadiuva il Sindaco nel governo e nell'amministrazione
del Comune ed adotta deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede
e da un numero di dieci assessori, tra cui il Vice Sindaco.
3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini,
in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di consigliere comunale.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità
alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla
legge.
5. Il Sindaco e gli Assessori sono responsabili in solido
degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti da
ciascuno indirizzati e controllati.
Art. 29 Nomina della
Giunta e proposta degli indirizzi generali di governo
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta.
2. L'anzianità tra gli assessori è determinata
dall'ordine nell'atto di nomina. E' più anziano chi
è nominato prima.
3. Il Sindaco formula la proposta degli indirizzi generali
di governo presentandola al Consiglio nella prima seduta successiva
alle elezioni, unitamente alla nomina della Giunta.
Art.30 Competenze della Giunta - Piano esecutivo di
gestione
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta comunale compie
tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino, per
legge, statuto o regolamento nelle competenze del Sindaco,
del Segretario generale del Comune o dei Dirigenti di settore.
3. La Giunta comunale adotta provvedimenti per eseguire gli
indirizzi generali ed i programmi approvati dal Consiglio
nei confronti del quale svolge anche attività propositiva
e di impulso.
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato
dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio,
il piano esecutivo di gestione, ne determina gli obiettivi
e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti
di settore ed ai loro equiparati.
5. La Giunta in particolare propone al Consiglio i seguenti
atti di amministrazione:
a) i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere
pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi;
b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale, per quanto non disciplinato direttamente dalla
contrattazione nazionale, nonché le piante organiche
e relative variazioni;
c) le convenzioni con altri enti locali territoriali nonché
la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) la promozione degli organismi di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione del Comune a società di
capitali, lo affidamento di attività o servizi mediante
convenzioni;
f) la istituzione e l'ordinamento dei tributi di competenza
nonché osservazioni su quelli istituiti dallo Stato
e dalla Regione;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e servizi;
h) la contrazione di mutui e la emissione di prestiti obbligazionari;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, e le relative
permute;
l) la disciplina degli appalti e delle concessioni;
m) atti fondamentali e/o generali su tutte le materie demandate
alla esclusiva competenza del Consiglio.
6. La Giunta comunale in particolare è competente ad
adottare:
a) atti di amministrazione nelle seguenti materie:
- storni dai fondi di riserva;
- variazioni dal fondo dei residui perenti;
- schemi dei bilanci annuali e pluriennali;
- conti consuntivi da sottoporre all'approvazione
del Consiglio comunale;
- in via di urgenza, qualora esigenze emergenti richiedono
di essere affrontate entro un periodo di tempo non superiore
a dieci giorni, le variazioni di bilancio e gli storni di
fondi, che debbono essere ratificati dal consiglio, a pena
di decadenza, entro i successivi sessanta giorni sulla base
della previsione di cui al precedente art.9, comma 2;
- provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni
del Consiglio;
b) atti di indirizzo per la gestione
nelle seguenti materie, se previste espressamente in atti
fondamentali del Consiglio comunale o nel rispetto delle previsioni
di bilancio:
- locazioni di immobili, manutenzioni di beni mobili ed immobili,
- somministrazioni e forniture di beni e servizi interni anche
a carattere continuativo,
- assunzioni di personale di ogni ordine e grado,
- appalti di opere e lavori rientranti nella ordinaria amministrazione;
7. La Giunta riferisce sulla propria attività al Consiglio:
- ogni qualvolta si rende necessario,
- periodicamente,
- almeno una volta all'anno relativamente
all'esercizio finanziario decorso, nella seduta fissata per
l'approvazione del conto consuntivo.
Art.31 Durata in carica. Ricostituzione dell'organo.
1. La Giunta, di norma, rimane in carica sino alla nomina
della nuova.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta
della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. La Giunta decade in conseguenza di dimissioni, di impedimento
permanente, di rimozione, di decadenza o di decesso del Sindaco.
Tali casi comportano anche lo scioglimento del Consiglio.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, qualora non venga
nominato un commissario, la Giunta (anche il Consiglio) rimane
in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo
Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco
sono svolte dal Vice Sindaco.
5. Le dimissioni degli assessori, rassegnate per iscritto
al Sindaco, vanno depositate presso il Segretario generale
del Comune; sono definitive con il deposito.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati
o, comunque, cessati dalla carica per altra causa, provvede
il Sindaco con proprio atto.
Art.32 Revoca degli Assessori
1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
con provvedimento motivato.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della revoca
e della motivazione nella prima seduta successiva all'adozione
del provvedimento.
Art.33 Mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono del loro operato
al Consiglio comunale, che ne può disporre la sfiducia.
2. La mozione di sfiducia motivata è sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere
proposta solo nei confronti del Sindaco e/o dell'intera Giunta.
3. La mozione di sfiducia, approvata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta
lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario
ai sensi delle leggi vigenti.
Art.34 Funzionamento della Giunta.
Regolamento
1. L'attività della Giunta è collegiale ed è
disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio. Le sedute
sono segrete.
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| TITOLO III: Partecipazione
Popolare. Tutela dei diritti dei Cittadini |
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Art.
35 Principi generali
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
al processo di formazione degli atti amministrativi attraverso
i seguenti istituti:
- Partecipazione popolare
- Azione popolare e diritti di accesso ed informazione ai cittadini
- Difensore civico |
CAPO 1°
La partecipazione
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| Art.
36 Partecipazione popolare
1. Il Comune valorizza le libere forme associative
e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione
locale.
2. Per la realizzazione di servizi che rientrino nelle finalità
e nei programmi dell'Ente e per poter fruire dei servizi,
delle strutture comunali e di eventuali contributi finanziari,
le associazioni debbono essere costituite nelle forme di legge
ed iscriversi nell'apposito albo comunale, previo deposito
dello statuto.
3. Le associazioni che utilizzino strutture comunali e/o beneficino
di contributi finanziari debbono darne conto all'autorità
comunale.
Art. 37 Organismi di partecipazione
1. Per garantire la partecipazione dei cittadini
all'attività del Consiglio Comunale, è prevista
la istituzione di consulte ed osservatori, costituiti su base
territoriale o per settore.
2. Il Consiglio comunale organizza la consultazione periodica
di tali organismi.
3. Relativamente a problemi che investano in maniera determinante
la vita della Città, è prevista la possibilità
di effettuare consigli comunali aperti. Le modalità
di richiesta e di svolgimento sono demandate al regolamento
del Consiglio comunale.
4. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento
delle popolazioni in attività volte al miglioramento
della qualità della vita personale, civile e sociale.
Art. 38 Provvedimenti incidenti su diritti ed interessi
dei cittadini
1. L'Amministrazione adotta tutte le misure organizzative
necessarie alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
2. Ogni cittadino ha diritto di partecipare ai procedimenti
avviati dalla Amministrazione Comunale destinati a produrre
effetti nei suoi confronti.
3. Il diritto si estende a qualunque soggetto portatore di
interessi privati o pubblici ed alle associazioni titolari
di interessi diffusi.
4. E' fatto obbligo all'Amministrazione comunale di comunicare
all'interessato l'inizio della procedura; di consentirgli
l'accesso agli atti; di offrire la possibilità di assistere
all'istruttoria e di farsi ascoltare dal responsabile del
procedimento.
5. In ogni fase del procedimento è data facoltà
agli aventi diritto di intervenire.
6. L'interessato ha diritto di prendere visione ed estrarre
copia degli atti del procedimento e di presentare memorie
e documenti.
7. La riservatezza degli atti ed il divieto di accesso sono
disciplinati dal regolamento.
Art. 39 Consultazioni popolari
1. Due quinti dei consiglieri comunali possono proporre al
Consiglio consultazioni popolari sulle seguenti materie, quali:
urbanistica, viabilità, trasporti, smaltimento dei
rifiuti, tutela dello ambiente, difesa del territorio, commercio
e artigianato, attività culturali, sportive e ricreative
ed altre di interesse locale.
2. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, delibera sulla proposta
di cui al comma precedente.
3. Le consultazioni possono essere dirette alla totalità
dei residenti oppure ad una sua parte individuata in relazione
all'appartenenza territoriale o a determinate categorie sociali
e/o professionali.
4. L'effetto consultivo è espresso dalla maggioranza
dei pareri espressi o dalla maggioranza dei voti espressi
in relazione ai quesiti posti.
5. Le modalità della consultazione e le categorie dei
partecipanti vengono stabilite in apposito regolamento; in
mancanza, di volta in volta, dal Consiglio comunale.
6. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza
con le operazioni elettorali.
Art. 40 Istanze, petizioni, proposte
1. Chiunque, residente, può presentare al
Sindaco, istanze, petizioni proposte per la tutela degli interessi
collettivi.
2. Entro trenta giorni, il Sindaco esamina le istanze, petizioni
e proposte ricevute e ne riferisce al Consiglio od alla Giunta,
secondo le rispettive competenze.
3. Il Sindaco è tenuto a dare formale comunicazione
ai cittadini interessati dei risultati delle iniziative assunte,
anche mediante forme di pubblicità.
4. La comunicazione di cui al comma precedente, ove abbia
per oggetto il rigetto delle istanze e delle petizioni, deve
contenere adeguata motivazione.
Art.41 Referendum
1. Possono esercitare l'iniziativa per l'indizione di referendum
consultivi o abrogativi, i seguenti soggetti:
- Sindaco, previa deliberazione della Giunta,
- la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati,
- duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
o che, in possesso del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto
l'iscrizione all'anagrafe comunale.
1/bis. E’ altresì previsto il referendum circoscrizionale
consultivo su temi di natura circoscrizionale con le modalità
previste da apposito regolamento.
2. Il Consiglio comunale indice i referendum dopo che ne abbia
discusso ed approvato, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, i requisiti di ammissibilità
e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, inoltrata
al Presidente del Consiglio.
3. Il referendum consultivo può avere ad oggetto l'espressione
di un parere circa l'adozione o l'eliminazione, totale o parziale,
di atti amministrativi del Comune. Non è ammesso su
atti riguardanti:
- imposte, tasse, corrispettivi e tariffe,
- bilanci,
- designazione, nomina e revoca di amministratori o di rappresentanti
del Comune,
- personale del Comune e degli Enti dipendenti,
- atti e provvedimenti che abbiano già esaurito la
loro efficacia.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune di Civitavecchia
alla data della richiesta.
5. I quesiti referendari debbono essere formulati in modo
chiaro ed univoco.
6. Il referendum produce effetti solo se hanno partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si
è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
8. L'Amministrazione comunale è tenuta ad uniformarsi
ai risultati del referendum. A tal scopo, entro trenta giorni
dalla proclamazione dei risultati, il competente organo adotta
le deliberazioni conseguenti.
Art. 42 L'azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere dinanzi
alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che
spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha
promosso l’azione o il ricorso, ovvero del Comune, qualora
questi costituendosi abbia aderito alle azioni popolari.
Art. 43 Diritto di accesso
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici,
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
formale del Sindaco.
2. Il divieto di esibizione di cui al comma precedente è
disciplinato dal regolamento.
3. I cittadini, singoli e associati, hanno diritto di accesso
agli atti amministrativi ed al rilascio di copie di atti previo
pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni
in materia di bollo e le norme sul diritto di autore.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di cui
al comma precedente.
Art. 44 Diritto di informazione
1. E' garantito al cittadino il diritto alla informazione
sullo stato degli atti, delle procedure, delle domande, dei
progetti e dei provvedimenti che lo riguardano.
2. A tal fine egli può accedere alle informazioni a
lui utili e in possesso della Amministrazione comunale.
3. Un unico ufficio comunale denominato " Ufficio relazioni
con il pubblico" provvederà a soddisfare entrambi
i diritti. La conduzione operativa di tale ufficio deve essere
affidata a dipendenti in possesso di adeguate qualità
professionali.
4. Nel regolamento verrà precisato l'obbligo di indicare
i responsabili dei procedimenti.
Art. 45 Difensore civico
1. E' istituito presso il Comune il Difensore civico, quale
garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.
2. Il Difensore civico segnala, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione
nei confronti dei cittadini. Svolge altresì tutti gli
altri compiti previsti dalla legge o regolamenti. Il Difensore
Civico deve sempre fornire una risposta scritta ai cittadini
che si rivolgono nelle forme prescritte. Gli organi comunali
a tal uopo collaborano con il Difensore Civico fornendo ad
esso tutti gli atti, documenti ed informazioni utili allo
svolgimento dei propri compiti. Dell’attività
svolta il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio
Comunale.
3. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto. |
CAPO 2°
Il decentramento
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| Art.
46 Le circoscrizioni
1. Il territorio comunale è articolato in non più
di 4 circoscrizioni.
2. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione dei servizi di base nonché
di esercizio di funzioni eventualmente delegate.
3. Nell'ambito del Comune le esigenze della circoscrizione
sono rappresentate dal consiglio circoscrizionale che viene
eletto con le stesse norme previste per l'elezione dei consigli
nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
4. Alle circoscrizioni sono assegnate risorse e personale
per l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalle norme
vigenti.
5. Il territorio delle circoscrizioni ove necessario, può
essere modificato sentito il parere del Consiglio Circoscrizionale
interessato, per ottemperare a programmi regionali concordati
con il Comune in materia di gestione associata sovracomunale
di funzione e servizi. |
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| TITOLO IV: Ordinamento
degli Uffici |
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| CAPO
1°
Principi
|
| Art.
47 Regolamento di organizzazione e dotazione organica. Principi
operativi
1. La struttura del Comune è coordinata dal Segretario
Generale Comunale ed è organizzata e suddivisa in settori,
uffici speciali e servizi pubblici in modo che tutte le funzioni
di competenza o delegate siano assegnate ad uno di essi ed
è definita dall'apposito regolamento, nel rispetto
dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
della gestione.
2. L'Amministrazione comunale definisce l'organizzazione degli
uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza
e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
3. L'Amministrazione garantiste parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
4. L'Amministrazione conferisce indirizzi per la ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento
del personale nel rispetto dei principi e delle modalità
previste dalla normativa vigente.
5. L'Amministrazione individua criteri di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile
con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore di
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale
e familiare.
6. L'Amministrazione cura la formazione e l'aggiornamento
del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali.
7. La struttura degli uffici e dei servizi e la dotazione
organica sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 48 Obiettivi, programmi, gestione
1. La fissazione degli obiettivi e la determinazione dei programmi
che impegnano l'Amministrazione spettano agli organi elettivi.
2. Spetta ai Dirigenti, per realizzare gli indirizzi conferiti
dagli Organi Elettivi, la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali
e di controllo.
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CAPO 2°
L'organizzazione della struttura
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| Art.
49 Settori - servizi - sezioni
1. I Settori sono unità organizzative di massima dimensione
che raggruppano più Servizi omogenei. A ciascun Settore
è preposto un Dirigente.
2. A ciascun Servizio è preposto un Funzionario Direttivo.
I Servizi comprendono una o più Sezioni. A capo di
ciascuna Sezione è preposto un Istruttore Direttivo.
Art. 50 Servizi pubblici - uffici speciali
1. Sono inoltre previste unità organizzative
denominate Servizi Pubblici o Uffici Speciali per la gestione
di attività di preminente interesse locale o per assicurare
specifiche specializzazioni professionali.
Art. 51 Compiti dei Dirigenti - Atti di gestione
1. Spettano ai Dirigenti di Settore - ed ai loro equiparati
- tutti i compiti che le leggi e lo statuto non riservino
agli organi di governo del Comune.
2. Sono attribuiti ad essi, secondo le modalità stabilite
dal regolamento, la presidenza delle commissioni di concorso
non assegnate al Segretario Generale e la presidenza delle
gare per l'affidamento di opere e lavori, di forniture di
beni, di prestazioni di servizi nonché la responsabilità
delle diverse procedure.
3. I Dirigenti di Settore - ed i loro equiparati - provvedono,
ciascuno per il settore o l'ufficio speciale di competenza,
all'organizzazione interna del personale, nel rispetto del
regolamento e delle dotazioni organiche, ed alla gestione
delle risorse umane e delle risorse finanziarie.
4. I provvedimenti dei dirigenti assumono forma e contenuto
di "determinazione" che sono sottoposti alla firma
per "Visto" del Sindaco o dell'amministratore delegato
al settore o al servizio.
Art. 51/bis Le rappresentanze in giudizio.
1. La rappresentanza in giudizio degli interessi
del Comune spetta al Dirigente dell’Ufficio Avvocatura
– ove costituito - , ovvero a chi legalmente lo sostituisce
in caso di sua assenza, per
tutte le liti, sia attive che passive riguardanti l’Ente.
Egli, o chi legalmente lo sostituisce, a tal fine, può
rilasciare può rilasciare procure generali o speciali
agli avvocati addetti all’Ufficio per la difesa –
anche congiunta – degli interessi dell’Ente medesimo.
Art. 52 Incarichi di direzione
1. L'organo di governo può deliberare l'assegnazione
di incarichi di responsabili di settori ed uffici speciali
mediante contratto di diritto pubblico ed in via eccezionale
di diritto privato per tempo determinato.
2. Il ricorso a prestazioni esterne è previsto soltanto
in casi di comprovata necessità e per soddisfare esigenze
di elevata specializzazione.
3. Gli incarichi previsti dal comma 1 debbono essere affidati
nel rispetto dei principi e con le modalità previste
dalle leggi e dai contratti vigenti.
Art. 53 Responsabilità - sanzioni
1. Il regolamento disciplina , secondo le previste norme di
legge, la responsabilità, le sanzioni disciplinari
ed i relativi procedimenti degli impiegati del Comune.
2. E' istituito il Collegio Arbitrale. Il Regolamento Generale
del Personale dispone il procedimento sanzionatorio, disciplina
le modalità di nomina del detto Collegio ed individua
l'Ufficio che ha competenza in materia disciplinare.
Art. 54 Il Segretario Generale
1. Il Comune ha un Segretario Generale Comunale, titolare
della sede, al quale spettano in via esclusiva le prerogative
e le funzioni previste dalle leggi e che sovrintende all'attività
amministrativa e ne garantisce la legittimità, l'imparzialità
e l'efficienza.
2. Dirigente superiore dello Stato, iscritto nell'apposito
albo nazionale dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale
riceve le necessarie direttive.
3. Il Segretario Generale comunale:
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
di settore e dei loro equiparati, ne coordina l'attività
e ne dirime i conflitti di competenza;
- cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile
dell'istruttoria delle deliberazioni, dispone i relativi atti
esecutivi;
- presiede le commissioni di concorso per i posti dei Dirigenti
di settore e dei Funzionari direttivi responsabili di servizi
e dei loro equiparati e le commissioni giudicatrici degli
appalti-concorso;
- assiste i dirigenti nei procedimenti di gara per gli appalti;
- partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
- roga gli atti nell'esclusivo interesse del Comune.
4. Il Segretario Generale comunale è il responsabile
della gestione del personale nell'ambito e secondo le direttive
impartite dal Sindaco; per tale prerogativa è sovraordinato
gerarchicamente al Dirigente ed al Funzionario direttivo,
preposti al servizio affari del personale.
Art. 55 Direzione generale
1. Al fine di sovraintendere al processo di pianificazione,
di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza
e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione,
viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono
specificate dal regolamento organico.
2. La Direzione generale si fa carico in particolare della
unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per
quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli
indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo
del Comune.
3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore
generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile,
può essere affidato dalla Giunta al Segretario Generale
o, ferme restando le attribuzioni dalla legge conferite al
Segretario in ordine al coordinamento dell'attività
dei dirigenti, a un dipendente di ruolo della amministrazione
ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o di diritto privato.
4. Qualora tale incarico sia affidato al Segretario Generale
può essere istituita la figura del Direttore operativo,
il cui incarico viene assegnato con le modalità di
cui al comma precedente e sentito il Segretario Generale.
Al Direttore operativo il Segretario generale affida responsabilità
operative in ordine alle funzioni indicate al presente articolo.
Art. 56 Responsabilità dei Dirigenti
1. Il Segretario Generale formula i pareri obbligatori sotto
il profilo di legittimità su ogni atto che si intende
adottare da parte del Consiglio e della Giunta.
2. I pareri sulla regolarità tecnica e contabile sono
espressi rispettivamente dai Dirigenti dei settori interessati
ed in loro assenza o impedimento da chi legittimamente li
sostituisce.
3. Il Segretario Generale è responsabile degli atti
e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio
e della Giunta, unitamente al Dirigente del settore ed al
Funzionario direttivo preposto al servizio interessato.
Art. 57 Il Vice Segretario Generale Vicario
1. Il regolamento del personale e la dotazione organica prevedono
la figura professionale del Vice Segretario Generale. I requisiti
professionali per accedere a tale posto sono quelli richiesti
per la partecipazione al concorso di segretario generale di
classe 2^.
2. Il Vice Segretario Generale Vicario, preposto alla direzione
del Settore Affari Generale ed Istituzionali, coadiuva il
Segretario Generale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza
o impedimento.
Art. 58 Conferenza dei Dirigenti
1. E' istituito un organismo
collegiale denominato " Conferenza dei Dirigenti"
presieduto dal Segretario Generale e formato dai Dirigenti
di settore ed equiparati, con compiti di coordinamento per
l'attuazione degli indirizzi degli Organi Elettivi e di supporto
amministrativo nei casi disciplinati dal regolamento. |
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| TITOLO V: Ordinamento
dei Servizi Pubblici |
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CAPO 1°
I servizi pubblici locali
|
Art.
59 Generalità
1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede
alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto
la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti
dalla legge.
Art.60 Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o
una azienda, sempre che nella dotazione organica del personale
comunale siano previste figure professionali con qualificazione
specifica per le relative attività;
b ) in concessione, qualora sussistono ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale e vi sia trasferimento di poteri
pubblici, altrimenti in appalto;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale. Per la gestione dei servizi
sociali il Comune può stipulare convenzioni con associazioni
di volontariato regolarmente registrate;
e) con la costituzione di società di capitali, qualora
si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da
erogare, la compartecipazione finanziaria e/od operativa di
altri soggetti pubblici o privati.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune deve
prevedere appositi regolamenti.
3. L'Amministrazione comunale sia per l'affidamento a terzi
di servizi, sia per l'individuazione di soggetti da associare
alle gestioni, nel rispetto delle norme del regolamento dell'attività
contrattuale, deve seguire i procedimenti ad evidenza pubblica,
salvo il caso di costituzione di società di capitali
controllate dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art.
2359 del C.C. |
CAPO 2°
Gestione in economia o in concessione
|
Art.
61 Gestione in economia
1. Il Consiglio comunale
individua, nella pianta organica generale del personale, le
unità operative ed il numero dei dipendenti addetti,
distinti per figura e profilo professionali, indispensabili
ad assicurare in modo efficiente la gestione in economia di
ciascun servizio.
2. I Dirigenti ed i Funzionari, per ogni servizio gestito in
economia, di cui sono responsabili, istituiscono appositi centri
di costo, per verificarne l'andamento economico ( costi e ricavi
), gli equilibri disposti dalle norme sulla finanza locale e
l'efficacia rispetto agli indirizzi emergenti dagli atti generali
dell'Amministrazione.
Art. 62 Gestione in concessione
1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da gestire
a mezzo affidamento in concessione a terzi.
2. Per il procedimento di affidamento si deve far riferimento
ai vari sistemi di aggiudicazione ad evidenza pubblica, disciplinati
nel regolamento dei contratti; si deve altresì tenere
presente che l'affidamento a trattativa privata costituisce
mezzo eccezionale e, quindi, deve essere motivato e scelto nel
pubblico interesse. |
CAPO 3°
L'istituzione e l'azienda speciale
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Art.63 Principi comuni
1. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio
di amministrazione ed il Presidente. La responsabilità
della gestione compete al Direttore.
2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione
viene eletto in unico contesto, su proposta del Sindaco,
dal Consiglio comunale, con votazione palese, per appello
nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
al Comune. Esso cessa dalle funzioni contemporaneamente
al Consiglio comunale che lo ha eletto; dura in carica fino
all'elezione del nuovo organo.
3. Per le incompatibilità si rinvia alle norme vigenti.
4. I componenti del consiglio di amministrazione della istituzione
e delle aziende speciali debbono essere in possesso dei
requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di consigliere comunale; debbono inoltre possedere
idonee capacità professionali.
5. Agli amministratori dell'azienda e dell'istituzione si
applica l'istituto della revoca con le stesse modalità
previste per la nomina.
6. L'azienda speciale e l'istituzione, e per esse gli organi
preposti, devono informare la propria attività ai
criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
7. Qualora il Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla
data di perfezionamento della deliberazione istitutiva,
non abbia adottato i provvedimenti contestuali, l'istituzione
o l'azienda è sciolta di diritto e le funzioni attribuite
sono svolte dalla struttura del Comune.
Sezione prima: L'esercizio di servizi sociali
Art. 64 Ordinamento dell'istituzione
1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale il Comune può costituire un'apposita
istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune
dotato di autonomia gestionale; deve operare con criteri
di efficienza ed economicità e deve tendere al pareggio
del proprio bilancio.
3. L'ordinamento ed il funzionamento della istituzione sono
disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
4. Il Consiglio comunale contestualmente alla deliberazione
di costituzione delle istituzioni:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni
mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) approva un apposito regolamento per il funzionamento
degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
c) assegna all'istituzione il personale occorrente al buon
funzionamento e al perseguimento degli scopi, apportando
le necessarie variazioni alla pianta organica generale del
personale.
5. Il Consiglio comunale determina le finalità e
gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione dell'istituzione
dovrà conformarsi.
6. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo dei
seguenti adempimenti:
a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione nel
rispetto delle vigenti norme;
b) esercitare la vigilanza mediante il Presidente o un Consigliere
designato coadiuvato dal Dirigente del settore servizi sociali
del Comune. Essi relazioneranno al Consiglio comunale ogni
qualvolta si rende necessario e, comunque almeno una volta
all'anno, relativamente all'esercizio decorso, nella stessa
seduta in cui la Giunta rende il conto morale al Consiglio;
c) verificare i risultati della gestione sulla base di apposita
relazione di cui alla lettera b) precedente;
d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali
con il bilancio comunale.
7. Il collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni
anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.
Art.65 Il funzionamento dell'istituzione
1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è
composto da due membri e dal presidente.
2. Il Presidente, perfezionatasi la deliberazione di elezione,
giura dinanzi al Sindaco con la formula di rito, in vigore
per gli impiegati civili dello Stato.
3. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità
sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale
provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con
le stesse procedure e criteri per la nomina.
4. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione si riunisce
per la prima volta su convocazione del Sindaco entro e non
oltre trenta giorni dal perfezionamento della deliberazione
di nomina e, successivamente, su convocazione del Presidente.
5. Entro e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione,
il Consiglio di amministrazione dell'istituzione delibera
il programma di attività, da proporre al Consiglio
comunale per l'approvazione.
6. Il programma di attività é trasmesso entro
tre giorni al Sindaco, che provvede a far convocare il Consiglio
comunale per l'approvazione, apportando contestualmente
le modifiche ed integrazioni eventualmente ritenute necessarie.
7. Il Consiglio comunale, nel determinare la dotazione organica
del personale, deve prevedere per il posto di Direttore
la qualifica funzionale pari a quella dei Funzionari direttivi
responsabili di servizi del Comune; può prevedere
l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti comunali oltre
il loro normale carico funzionale; deve utilizzare a tempo
pieno dipendenti già in servizio, qualora l'istituzione
venga costituita per servizi di interesse sociale in precedenza
gestiti direttamente dal Comune.
8. Le indennità del Presidente e dei Consiglieri
di amministrazione sono stabilite dalla normativa vigente.
9. Al Direttore e al restante personale dell'istituzione
si applica la normativa giuridica ed economica prevista
dagli accordi di comparto per i dipendenti del Comune.
10. La commissione di disciplina per il personale del Comune
esercita le sue funzioni anche nei confronti del personale
che opera nell'istituzione per i servizi sociali.
Sezione seconda: La gestione dei servizi economici
Art.66
Ordinamento dell'azienda
1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica il
Comune può costituire una o più aziende speciali
che debbono operare con carattere di imprenditorialità.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune
dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
Pertanto, ha l'obbligo del pareggio del bilancio. Gli eventuali
trasferimenti operati dall'Amministrazione comunale per
coprire prezzi sociali debbono considerarsi entrate speciali
dell'azienda, con vincolo di destinazione; essi non possono
mai essere utilizzati per pareggiare il bilancio.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati,
dalla legge, dal proprio statuto e dal regolamento.
4. Il Consiglio comunale, contestualmente alla deliberazione
di costituzione dell'azienda speciale:
a) approva lo statuto;
b) conferisce il capitale di dotazione;
c) determina le finalità e gli indirizzi;
d) adotta il regolamento per gli atti fondamentali, per
il ripiano dei costi, per l'esercizio dei poteri di vigilanza,
di verifica e di controllo sostitutivo da parte del Comune
su di essa.
5. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale
è composto da quattro membri e dal presidente.
6. Il Presidente, perfezionatasi la deliberazione di elezione,
giura dinanzi al Sindaco con la formula di rito, in vigore
per gli impiegati civili dello Stato.
7. Il regolamento aziendale è approvato dal consiglio
di amministrazione.
8. Il Consiglio comunale approva gli atti fondamentali,
esercita vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede
agli eventuali trasferimenti per coprire prezzi sociali
disposti ed esercita il controllo sostitutivo sugli organi
dell'azienda. I poteri di cui innanzi debbono essere esplicitamente
previsti e disciplinati dallo statuto e dal regolamento
dell'azienda speciale, nel rispetto dei principi e delle
norme del regolamento approvato dal Consiglio comunale ai
sensi del precedente comma 4., lett. d).
9. Lo statuto ed il regolamento delle aziende speciali si
informano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione
spetta al direttore e agli altri dirigenti.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito
organo di revisione nonché forme autonome di verifiche
gestionali.
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CAPO 4°
Le società di capitali
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Art.67
Partecipazione a società di capitali
1. Il Comune per lo svolgimento di attività
che attengono alla produzione di beni e servizi di interesse
immediato della collettività locale può costituire
o partecipare a società di capitali, previa adozione
di atto di assunzione del servizio.
2. Nell'atto di assunzione del servizio devono essere evidenziati:
- l'interesse pubblico collegato al servizio,
- l'utilità che si può trarre attraverso la
gestione privatistica del servizio.
3. Nella partecipazione alle
società di cui al comma 1, deve essere garantito:
- che il capitale pubblico locale sia predeterminato; qualora
non sia maggioritario, la quota deve comunque consentire la
convocazione dell'assemblea,
- che l'eventuale conferimento di beni comunali sia fatto
per la gestione, oppure in proprietà quando sia necessario
per detenere il controllo della società ai sensi dell’art.
2359 del Codice civile.
4. Il Comune può partecipare anche come socio minoritario
a società di capitali, affidatarie della concessione
di servizi pubblici locali, non riservati in via esclusiva
ad enti locali, per garantire controlli diretti sulla gestione
del servizio, fermo restando il principio della prevalenza
del capitale pubblico.
5. E' vietata la partecipazione del Comune, quale socio unico,
alle società di capitali. |
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| TITOLO VI: Forme
di Cooperazione con altri Soggetti |
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CAPO
1°
Altre forme di gestione dei servizi pubblici
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Art. 68 Individuazione
1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la
convenienza, l'economicità e l'efficacia, per la gestione
dei servizi pubblici, può stipulare convenzioni, costituire
consorzi tra enti locali e definire accordi di programma.
Art. 69 Le convenzioni
1. Le convenzioni sono di tipo facoltativo ed obbligatorio.
2. Il Comune può stipulare con altri Comuni e con la
Provincia apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati allo scopo di regolamentare una serie di
attività a mezzo di contratti o di provvedimenti.
4. Il Consiglio comunale si pronuncia sulle proposte di convenzioni
deliberate dalla Giunta comunale o formulate dal singolo consigliere
nonché in merito all'adesione del Comune a proposte
di convenzioni formalmente richieste da altri Comuni o dalla
Provincia.
5. Il Consiglio comunale delibera, altresì, la stipula
delle convenzioni predisposte tecnicamente dai soggetti interessati.
Dette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
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