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1. Il consiglio è
l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente
ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni
e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione
di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a società
di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti
a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei
prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo
statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento
e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche
da parte del sindaco e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in
via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre
a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.
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