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PARTE PRIMA - DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 

 
 
PARTE TERZA - NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE


PARTE PRIMA - DEL CONSIGLIO COMUNALE Torna su

SEZIONE PRIMA: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  Torna su

Capo 1° Disposizioni Generali
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Art. 1 Finalità
1. La parte prima del presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto della legge e dello statuto e s’ispira ai principi d’efficienza, imparzialità e di partecipazione.

Art. 2 Sede del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola presso la sede del Comune, nell'apposita sala, denominata " SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE ".
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, con proprio decreto, anche su iniziativa di almeno tre consiglieri, può stabilire che l’adunanza del Consiglio Comunale si tenga in luogo diverso dalla propria sede. Di tale circostanza va data specifica comunicazione nel testo della pubblicità delle sedute.
3. Il Segretario Generale Comunale dispone quanto necessario per le convocazioni del Consiglio Comunale, anche per quanto attiene la pubblicità, e risponde direttamente al Presidente del Consiglio.

Capo 2° Il Presidente Torna su

Art. 3 Elezione del Presidente – Sostituzione
1. Nella prima adunanza del Consiglio neoeletto, terminate le operazioni di convalida e di eventuali surroghe dei Consiglieri proclamati eletti, il Consigliere anziano indice votazione per la elezione del Presidente del Consiglio.
2. In caso di dimissioni ed in ogni altro caso di impedimento permanente del Presidente, il Consigliere anziano convoca il Consiglio e dopo, se del caso, aver provveduto alla ricomposizione numerica del Consiglio, indice con precedenza assoluta su ogni altro argomento, la votazione per la elezione del nuovo Presidente.
3. Le dimissioni del consigliere comunale dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale sono definitive con la presentazione nelle mani del Segretario Generale Comunale, il quale seduta stante ne informa il Sindaco, e ne dispone l'acquisizione al protocollo generale e l'invio in copia al Consigliere anziano.
4. In caso di assenza o di impedimento temporanei, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 4 Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, ne garantisce il funzionamento, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, concedendo la facoltà di parlare e stabilendo il termine della discussione. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
3. Il Presidente decide sulle questioni che non sono regolate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti udito il parere del Segretario Generale Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario delle sedute consiliari, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Capo 3° I Gruppi Consiliari Torna su

Art. 5 Costituzione – Modifiche
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare riportante il nome della lista.
2. I gruppi devono comunicare per iscritto al presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Generale Comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto, così come le successive variazioni del Capogruppo. In mancanza di comunicazioni si considera Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato la maggiore cifra individuale; in caso di pari cifra, quello più anziano di età.
3. Il Consigliere che intende distaccarsi dal gruppo in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Generale. Egli può:
- aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio. In tal caso deve allegare la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo cui aderisce;
- costituire un nuovo gruppo, purché presente in parlamento;
- confluire nel Gruppo Misto.

Capo 4° Gli Scrutatori Torna su

Art. 6 Designazione e Funzioni
1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.
2. Le votazioni palesi sono accertate dagli Scrutatori; l'esito è proclamato dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi, o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente, dispone che la votazione sia ripetuta per appello nominale e che il risultato sia verificato dal Segretario Generale Comunale con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. Le votazioni a scrutinio segreto vengono assistite dagli scrutatori, i quali costituiscono il seggio per lo spoglio delle schede di votazione deposte nell'apposita urna. Gli scrutatori certificano il risultato al Presidente, che ne proclama l'esito.

SEZIONE SECONDA: I CONSIGLIERI COMUNALI Torna su

Capo 1° Diritti Torna su

Art. 7 Diritto di iniziativa – Proposte di deliberazioni – Emendamenti
1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto per competenza alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'O.d.G. del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa. Ambedue gli atti, devono essere sottoscritti dal Consigliere proponente ed inviati al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo li trasmette al Sindaco per conoscenza ed al Segretario Generale Comunale per l'istruttoria, assegnando un congruo termine, non superiore a 90 giorni.
3. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, oppure contrasti con il programma approvato, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo.
4. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti a detta proposta di deliberazione.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti, di norma, sono presentati in scritto, al Presidente il giorno precedente l'adunanza. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti, pervenute prima dell'adunanza, sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco per conoscenza ed al Segretario Generale Comunale, che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Generale Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione il Consiglio decide in merito all'eventuale rinvio all'adunanza successiva.

Art. 8 Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. Le interrogazioni sono presentate al Presidente del Consiglio; sono sempre formulate per i-scritto e firmate dai proponenti. Salvo che l'interrogante non richieda l'inserimento nell'ordine del giorno, l'interrogazione riceve risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione. L'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio esclude la risposta scritta.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale nel-l'ambito delle proprie competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude, di norma, con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Qualora dalla mozione derivi onere finanziario per il Comune, il proponente ha l’obbligo di indicare le risorse per farvi fronte.
5. L’ordine del giorno consiste in una proposta, sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, con cui si propone al massimo consesso cittadino di esprimere il proprio pensiero o di chiedere interventi o provvedimenti di altri Organismi in atti o fatti di interesse generale. L’ordine del giorno si conclude con un documento che viene inviato alle autorità interessate.
6. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritti dal Consigliere proponente e sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 9 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1. I Consiglieri Comunali, con richiesta scritta, indirizzata al Segretario Generale Comunale, hanno diritto all'esame ed al rilascio di copia degli atti amministrativi.
2. L'esame degli atti ed il rilascio delle copie avviene possibilmente all'atto della richiesta e, comunque, non oltre il secondo giorno dalla richiesta stessa. In caso di atti particolarmente complessi, alla presentazione della richiesta, viene stabilito il maggior termine per l'esame e per il rilascio.
3. Il Segretario Generale Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti all'esame dell'atto o al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale sono illustrate i motivi che non consentono il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.
5. Le copie delle deliberazioni della Giunta sottoponibili al controllo per iniziativa dei consiglieri vengono recapitate al domicilio dei Capigruppo.

Art. 10 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità
1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Il Controllo è esercitato dal Difensore Civico.
3. I Consiglieri comunali che, intendono esercitare il diritto di cui al comma 1, debbono inviare la richiesta al Difensore Civico e farne pervenire copia al Segretario Generale.
4. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il competente Organo del Comune non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 11 Diritto d’informazione sull'esito del controllo di legittimità
1. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato Regionale di Controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione; un consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

Capo 2° Doveri Torna su

Art. 12 Partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Ha anche il dovere di esaminare le proposte di deliberazioni durante il periodo di deposito degli atti, allo scopo di facilitare lo svolgimento delle adunanze consiliari.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, inviata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere data anche mediante motivata comunicazione al Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale. Qualora il Consigliere che si allontana non adempie all'anzidetto obbligo, viene considerato presente fino al momento del successivo controllo operato dalla segreteria o disposto dal Presidente.

Art. 13 Esercizio dei diritti

1. Il consigliere Comunale ha il dovere di esercitare i diritti connessi alla funzione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

SEZIONE TERZA: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Torna su

Capo 1° Convocazione Torna su

Art. 14 Sessioni ordinarie e straordinarie - Avviso di convocazione
1. Le sessioni ordinarie del Consiglio sono due ogni anno e possono prevedere una o più adunanze, comunque, non oltre quindici giorni dalla data dell'avviso di convocazione:
- la prima ha inizio il trentesimo giorno antecedente e scade l'ultimo giorno utile, secondo i termini fissati dalle norme in vigore, per l'approvazione in Consiglio del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario concluso. In detta sessione ordinaria la Giunta illustra al Consiglio l'attività nell'anno decorso ed i rappresentanti del Comune riferiscono sull'attività degli Enti, Istituzioni ed Aziende presso cui sono delegati;
- la seconda ha inizio il trentesimo giorno antecedente e scade l'ultimo giorno utile - secondo i termini fissati dalle norme in vigore - per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. In detta sessione i rappresentanti del Comune illustrano le necessità di intervento sugli Enti, Istituzioni ed Aziende presso cui sono delegati ed acquisiscono gli indirizzi del Consiglio.
2. Le altre sessioni sono straordinarie e possono prevedere una o più adunanze, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'avviso di convocazione.
3. Le adunanze del Consiglio sono di prima e di seconda convocazione. La seconda convocazione deve, comunque, essere fissata in giorno diverso da quello indicato per la seduta di prima convocazione. E' sempre di seconda convocazione la seduta che si tiene a seguito di una adunanza di prima convocazione andata deserta o che si scioglie per mancanza di numero legale. La mancanza di numero legale determina anche la decadenza delle interrogazioni e delle mozioni dei consiglieri assenti.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con le modalità di cui al presente regolamento.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
6. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
7. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
8. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 15 Ordine del giorno del Consiglio
1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione, di cui costituisce parte in-tegrante. Esso è formato:
Allegato “A” Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno, in unico elenco, con numerazione progressiva, secondo l’ordine di presentazione;
Allegato “B” Le ratifiche.
Allegato “C” Gli argomenti.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunali.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni concise, ma chiare e specifiche, in modo tale da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

Art. 16 Modalità della consegna dell'avviso di convocazione
1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, con lettera indirizzata al Segretario Generale Comunale, il nominativo e l'indirizzo di una persona residente nel Comune cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il soggetto di cui sopra non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata fatta la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 17 Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno
1. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, il Segretario Generale Co-munale cura, per mezzo dei propri uffici che ne assicurano il tempestivo recapito, che copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, venga inviata:
- al Sindaco ed agli Assessori;
- ai Dirigenti di settore ed ai Funzionari direttivi responsabili di servizi ed ai loro equiparati.
2. Nei medesimi termini di cui sopra gli uffici della segreteria generale provvedono all'affissione di manifesti recanti l'indicazione della convocazione della seduta.

Capo 2° Ordinamento delle adunanze Torna su

Art. 18 Deposito degli atti
1. Tutti gli atti, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati, presso gli uffici della Segreteria Generale Comunale, contestualmente alla spedizione dell'avviso di convocazione. Quando il Consiglio Comunale è convocato, gli uffici della segreteria generale sono aperti anche in ore pomeridiane, in modo da facilitare l'esercizio del diritto dovere dei Consiglieri di consultazione degli atti. L'orario pomeridiano è fissato con determinazione del Segretario Generale.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala del consiglio e nel corso dei lavori ogni Consigliere può consultarli.
4. Le proposte degli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale, dei programmi di opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere inviate in copia ai Capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell’adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

Capo 3° Pubblicità delle adunanze Torna su

Art. 19 Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze pubbliche.

Art. 20 Adunanze segrete
1. Per motivi di ordine pubblico ovvero quando la trattazione di un argomento richieda valutazioni tali da incidere sul diritto alla riservatezza di persone o gruppi, il Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, prima di aprire la discussione su tale argomento propone al Consiglio di trattare la deliberazione in seduta segreta.
2. Analogamente e per gli stessi motivi si procede quando il dibattito sia già iniziato in seduta pubblica ed in tal caso la discussione prosegue in seduta segreta.

Art. 21 Adunanze aperte
1. Quando il Consiglio Comunale deve trattare in via di massima argomenti di particolare rilevanza per la comunità o rilevanti motivi di interesse pubblico lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede o anche in luogo diverso.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri Comunali, consente anche interventi delle autorità e dei rappresentanti di cui sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo 4° Disciplina delle adunanze Torna su

Art. 22 Ordine della discussione
1. I Consiglieri Comunali siedono nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza, prendendo il posto assegnato a ciascuno. L'assegnazione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. Ciascun Consigliere che intende intervenire nella discussione ne fa richiesta al Presidente. Ottenutane facoltà il Consigliere dal suo posto parla stando seduto o in piedi.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve attenersi unicamente alla proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama il Consigliere e, ove lo stesso persista a divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella adunanza successiva.
6. Il Presidente, di propria iniziativa, può sospendere momentaneamente la seduta per un periodo di tempo non superiore a trenta minuti. Decorso tale termine senza che il Consiglio si sia reinsediato, l'adunanza s'intende sciolta per mancanza di numero legale.
7. Le sospensioni decise dal Consiglio Comunale hanno la durata dal medesimo stabilite. Decorso il termine fissato per la ripresa senza che il Consiglio si sia reinsediato, l'adunanza s'intende sciolta per mancanza di numero legale.
8. Alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere presenti il Sindaco o gli Assessori competenti.

Art. 23 Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti della Polizia Comunale o della Forza Pubblica.
4. Qualora da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Il Presidente fa esporre, nello spazio riservato al pubblico della sede del Consiglio Comunale, avvisi contenenti le norme di comportamento del pubblico, previste dal presente articolo.

Art. 24 Audizione di dipendenti e di soggetti esterni
1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta dei Capigruppo, può invitare i dipendenti del Comune affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario ad una migliore illustrazione della pratica in discussione.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti in- caricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiunque altro il Consiglio ritenga utile sentire al fine di acquisire elementi utili all'espletamento delle proprie funzioni.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i dipendenti ed i consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo 5° Ordine dei lavori Torna su

Art. 25 Adempimenti preliminari: Comunicazioni, Interrogazioni, Mozioni e Ordini del Giorno
1. All’inizio della seduta, e comunque non oltre un’ora da quella fissata nell’avviso di convoca-zione, il Presidente dispone l’appello per la verifica del numero legale dei presenti. Accertata la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio, il Presidente dichiara valida la seduta e dispone l’inizio dei lavori. Qualora entro un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione non sia fatto l’appello, oppure non sia raggiunto il numero di presenze utile a renderla valida, la seduta è deserta, senza ulteriore pronunzia del consiglio comunale.
2. Insediato il collegio, il Presidente ed il Sindaco, a nome proprio e per la Giunta, danno eventuali comunicazioni sull’attività del Comune e su avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Su dette comunicazioni il Presidente non ha facoltà di concedere la parola ai consiglieri, in quanto non può essere aperto dibattito.
3. Dopo le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, ogni consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare rilievo o per comunicazioni di grave importanza. Le celebrazioni, le comunicazioni e le commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di dieci minuti.
4. Successivamente, e per la durata massima di un’ora, viene data risposta alle “interrogazioni” e vengono discusse le “mozioni” e gli “ordini del giorno” nel rispetto del numero di iscrizione nell’apposito allegato all’avviso di convocazione, formato secondo la data di presentazione.
5. I consiglieri hanno facoltà di dare priorità alle proprie interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, nel rispetto dell’ordine generale di iscrizione, comunicando preventivamente le richieste di variazioni al Presidente, per dargli modo di avvertire il Sindaco e di formare l’ordine del giorno secondo le richieste.
6. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta o abbia giustificato l’assenza o il ritardo.
7. L'interrogazione può essere sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia di provvedervi. La illustrazione e la risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di dieci minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento nel tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento, non superiore a cinque minuti, del Presidente o dell'Amministratore che ha risposto alla interrogazione.
9. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. L’illustrazione viene fatta dal primo presentato re in ordine cronologico.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. In nessun caso altri Consiglieri oltre l'interrogante possono chiedere ed ottenere la parola sulle interrogazioni, in quanto su di esse non è consentito aprire dibattito.
13. Qualora l’interrogante chiede che l’interrogazione sia trasformata in mozione, la trattazione dell’interrogazione viene sospesa e la nuova mozione viene iscritta, dopo l’ultima, nell’apposito elenco, rispettando l’ordine di trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno che precedono.
14. Nella trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno, i consiglieri intervengono secondo le regole generali stabilite per la trattazione degli argomenti.
15. Alle mozioni ed agli ordini del giorno si applicano le stesse regole previste per gli emendamenti alle proposte di provvedimenti.
16. Concluse le formalità preliminari relative all’insediamento, alle comunicazioni, alla risposta alle interrogazioni ed alla trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno, il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le ratifiche e gli argomenti.
17. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo e sentito il Sindaco, può decidere per motivi di urgenza ed importanza, un diverso svolgimento della discussione per le interrogazioni e le mozioni e gli ordini del giorno e può concentrarne la trattazione in apposite sedute del Consiglio.
18. Entro sessanta giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle mozioni, deb-bono essere esperiti tutti gli atti amministrativi necessari al fine di concretizzare con atti formali e puntuali la volontà del Consiglio. A questo scopo la Giunta nomina di volta in volta il Dirigente responsabile del procedimento.

Art. 26 Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio Comunale, trattate le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno, procede all'esame delle ratifiche e degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

Art. 27 Discussione - Norme generali
1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Terminata la discussione o quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso in-caricato di intervenire, può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente e l'Amministratore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione in forma concisa.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio su proposta del Presidente o di un quinto dei Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficiente-mente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per cia-scun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che al-cuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno diritto an-ch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative agli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco, ai bilanci di previsione, al conto consuntivo, ai regolamenti, ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 28 Questione pregiudiziale e questione sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della de-liberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Capo 6° Partecipazione del Segretario Generale Comunale Torna su

Il Verbale
Art. 29 La partecipazione del Segretario alle riunioni
1. Il Segretario Generale Comunale, sulle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio, esprime parere preventivo di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Tale parere è inserito nella deliberazione.
2. Per consentire al Segretario Generale di esprimere il parere preventivo di cui al precedente comma 1, i Dirigenti sono obbligati a far tenere per tempo le proposte di provvedimenti alla Segreteria Generale e, ove necessario, a fare relazione sulle medesime.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per esprimere il suo parere in ordine alla conformità dell’atto alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
5. Provvede, su invito del Presidente, sia ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'orga-nizzazione comunale, sia a fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 30 Il Verbale dell'adunanza
1. Il verbale costituisce il fedele resoconto cronologico dell'andamento della seduta consiliare e riporta le discussioni, il testo integrale della proposta con la parte dispositiva, così come risulta eventualmente integrata e/o modificata dal Consiglio, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, questi ultimi con i nominativi. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione, sono riportati tramite registrazione, nella parte che precede il provvedimento. Le dichiarazioni di voto debbono comunque essere riportate nel testo del provvedimento quando esso viene inviato all'Organo di controllo, con omissione della discussione integrale.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere ri-portate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Le dichiarazioni di voto vengono riportate integralmente.

Art. 31 Verbale: deposito, rettifiche, approvazione
1. Il Verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui deve essere sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale depositato, Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Le richieste di modifica ed integrazione devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alle rettifiche proposte. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza, nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio del Comune a cura del Segretario Generale comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti, e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale Comunale.

SEZIONE QUARTA: I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO Torna su

Capo 1° Le deliberazioni Torna su

Art. 32 Le Proposte – Emendamenti
1. Le proposte di provvedimenti, scritte, recanti in calce:
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Dirigente del competente Settore e del Dirigente del Settore finanza e ragioneria,
- il parere del Segretario Generale Comunale in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,
- l'eventuale prenotazione dell'impegno di spesa,
- il parere della Commissione Consiliare Permanente, competente per materia o della Conferenza dei Capigruppo,
- depositate a disposizione dei Consiglieri, vengono poste in discussione dal Presidente.
2. Quando il testo della proposta di deliberazione , non viene emendato durante i lavori del Con-siglio, esso viene posto in votazione senza che ne sia data lettura, salvo che un Consigliere Comunale, precisandone i motivi, non lo richieda espressamente.
3. Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Generale Comunale per quanto di sua competenza. Agli emendamenti si applicano le disposizioni del precedente art. 7. La parte del dispositivo soggetto ad emendamento viene letta al Consiglio, unitamente al parere del Segretario, prima della votazione.

Art. 33 Approvazione - Revoca – Modifica
1. Il Consiglio Comunale con l'approvazione, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in sede di votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere di revocare, modificare, rettificare, integrare e sostituire le proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti di autotutela di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della deliberazione già adottata su cui si va ad incidere, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con cui si dispongono revoche, modifiche, rettifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni giuridiche nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo 2° Le Votazioni Torna su

Art. 34 Modalità Generali
1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata in forma palese.
2. Si può procedere a votazioni di ballottaggio, solo nei casi disposti dalla legge o da norme regolamentari.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è il seguente:
a) - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione viene posta;
b) - gli emendamenti proposti si votano nel seguente ordine:
soppressioni, modificazioni, aggiunzioni;
c) - per i provvedimenti complessi, composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri chiede che la votazione avvenga per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la divisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.
d) - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono votati esclusivamente nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 35 Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Al termine della votazione il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione può essere soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della nuova votazione, su invito del Presidente, oltre ai Consiglieri scrutatori, anche il Segretario Generale Comunale. In caso di contestazione si procede secondo il disposto dell'art. 6, comma 2.

Art. 36 Votazione per appello nominale
1. Alla votazione per appello nominale si procede quando:
- è prescritta dalla legge,
- in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri,
- su richiesta del Segretario Generale Comunale, quando vi sia incertezza sui nominativi dei Consiglieri presenti in aula per essersi allontanati senza avvertire,
- in tutti i casi previsti dal presente regolamento.

2. Il Presidente precisa il significato del "SI" e del "NO" rispettivamente favorevole o contrario alla proposta di deliberazione.
3. Il Segretario Generale Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario medesimo. Dopodiché il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 37 Votazione per ballottaggio e casi particolari
1. Qualora si debba procedere alla nomina di rappresentanti di competenza del Consiglio ed il numero dei candidati fosse superiore agli incarichi da ricoprire si votano i singoli candidati e risulterà eletto colui che avrà ottenuto più voti.
2. Nel caso in cui il voto non consenta la chiara individuazione degli eletti, verrà effettuata una nuova votazione, limitatamente alle nomine non assegnate, tra quei candidati che hanno ottenuto parità di voti per gli incarichi non assegnati.
3. Quando i candidati che ottengono parità di voti sono due e l'incarico da assegnare uno si procede al ballottaggio.

Art. 38 Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno alla metà più uno dei presenti e votanti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli, che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti. Non si computano tra i votanti i consiglieri che si astengono e quelli che si allontanano dall'aula prima della votazione. I consi-glieri presenti che rifiutano di votare si computano tra gli astenuti.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
3. Salvo i casi particolari previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio in una successiva adunanza.
4. Dopo la proclamazione dell'esito della votazione il Presidente conclude con la formula: "IL CONSIGLIO HA APPROVATO" oppure "IL CONSIGLIO NON HA APPROVATO". L'argo-mento in tal modo s'intende esaurito e non è suscettibile di ulteriore trattazione nella stessa seduta.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quelli astenuti. A verbale sono indicati i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e che si sono astenuti.

PARTE SECONDA - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Torna su
 
Capo 1° Le Commissioni Consiliari Permanenti Torna su

Art. 39 Costituzione e composizione
1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata del mandato, costituisce al suo interno le seguenti Commissioni Permanenti:
- Commissione Consiliare Permanente Affari Generali e del Personale
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività del Settore affari generali e del personale.
- Commissione Consiliare Permanente Finanza e Patrimonio
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività del Settore ragioneria finanza e tributi e del Servizio patrimonio.
- Commissione Consiliare Permanente Lavori pubblici, Ambiente e Protezione civile
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività del Settore tecnico lavori pubblici, del Settore ambiente e del Servizio di protezione civile.
- Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Sviluppo ed attività economiche e produttive
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività del Settore tecnico urbanistico, del Settore sviluppo ed attività economiche e produttive.
- Commissione Consiliare Permanente Affari sociali, culturali e sportivi
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività del Settore attività sociali, pubblica istruzione, cultura e sport e sui problemi della casa.
- Commissione Consiliare Permanente Servizi pubblici
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività del Servizio pubblico trasporti, del Servizio pubblico farmacie comunali e degli altri servizi in gestione diretta o appaltati quali la Nettezza Urbana, l'Acquedotto, la Depurazione, ecc.
- Conferenza dei capigruppo
avente competenza sulle problematiche relative alle questioni istituzionali, regolamentari e su tutti gli affari, le pratiche e le attività dell'Ufficio avvocatura.
2. Il Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza, dopo aver provveduto alla convalida ed al-l'eventuale surroga dei consiglieri proclamati eletti, all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ed all'approvazione degli indirizzi generali di governo, con propria deliberazione e con votazione palese, costituisce le Commissioni consiliari permanenti.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali e sono composte ciascuna da dieci membri, di cui sei in rappresentanza della maggioranza e quattro in rap-presentanza della minoranza, con facoltà di sostituzione nell'ambito dello stesso gruppo consiliare. Il Sindaco è membro di diritto delle Commissioni Consiliari.
4. Ad ogni Consigliere deve essere garantita la presenza almeno in una commissione consiliare permanente.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il neo consigliere subentra al consigliere sostituito anche in seno alla Commissione consiliare permanente.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.
7. Qualora un Consigliere aderisca a gruppo diverso da quello in cui è risultato eletto e ciò do-vesse alterare il rapporto di rappresentanza, tra maggioranza e minoranza, sarà sostituito in seno alla Commissione consiliare per ripristinare il detto rapporto.

Art. 40 Pari opportunità
1. Nella composizione delle Commissioni Consiliari devono rispettarsi le disposizioni della legge 10.04.1991, n.125 per la realizzazione della pari opportunità uomo - donna nel lavoro.

Art. 41 Presidenza e convocazione delle commissioni
1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene durante la prima riunione della Commissione, che viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio, entro 20 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
2. Il Presidente, in tutti i casi di assenza, è sostituito dal Vice Presidente.
3. Il Presidente della Commissione Consiliare comunica al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Generale Comunale la propria nomina e quella del Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine al Consiglio Comunale ed agli organismi di partecipazione.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni componente della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide con motiva-zione sulla richiesta; in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione può anche essere richiesta da un terzo dei componenti la commissione. Nella richiesta, scritta, devono anche essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso la riunione deve tenersi entro dieci giorni da quello successivo alla data di presentazione al protocollo generale del Comune.
6. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; essa va recapitata al domicilio dei Consiglieri componenti la Commissione, almeno due giorni liberi prima dell'adunanza. Della convocazione è data comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Se-gretario Generale Comunale ed ai Capigruppo consiliari.

Art. 42 Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.
2. La Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.
3. Gli Assessori ed i Capigruppo consiliari possono partecipare alle riunioni delle commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 43 Attribuzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni Consiliari Permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono ricevere incarichi dal Consiglio di effettuare approfondimenti sul funzionamento dei servizi, sull'attuazione dei programmi, sull'esecuzione dei progetti e degli interventi, sulla gestione dei servizi pubblici, delle istituzioni, delle aziende e di altri organismi dipendenti.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti provvedono all'esercizio delle funzioni di competenza nel più breve tempo possibile, assumendo decisioni od esprimendo i pareri sulle proposte di deliberazioni inviate dal Sindaco, entro e non oltre il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della nota di trasmissione delle pratiche. Per pratiche particolarmente complesse, il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio motivata proroga, e comunica contestualmente il calendario dei lavori della Commissione. Decorsi i termini di cui innanzi, o anche prima se la pratica viene licenziata dalla Commissione, il Presidente iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su sollecitazione del Sindaco o di un Assessore o di un Consigliere.

Art. 44 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte dal dipendente designato dal Segretario Generale Comunale tra gli impiegati amministrativi di concetto.
2. I verbali di ciascuna adunanza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono approvati nella prima adunanza successiva.
3. I verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti sono depositati a cura dei Segretari delle Commissioni presso gli uffici della Segreteria Generale del Comune. Tali atti sono pubblici.
4. I verbali delle Commissioni Consiliari Speciali e delle Commissioni Consiliari di indagine sono custoditi dai Segretari delle Commissioni e consegnati con le conclusioni al Presidente del Consiglio. Tali atti non sono pubblici.

Capo 2° La Conferenza dei Capigruppo Torna su

Art. 45 Disciplina
1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e del Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni. Concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente. Ad essa partecipa, quale componente di diritto, il Sindaco.
3. La Conferenza dei Capigruppo ha competenza esclusiva nell'esprimere parere sulle proposte di deliberazioni del Consiglio ad essa rimesse dal Sindaco in quanto coinvolgenti la competenza di più commissioni consiliari permanenti. Il finanziamento della spesa, se fa capo a stanziamenti già previsti in bilancio o in atti generali del Consiglio, non costituisce coinvolgimento di altra commissione consiliare permanente oltre quella competente per materia.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, o in assenza da chi legittimamente lo sostituisce. Alla riunione possono partecipare il Segretario Generale Comunale, i Dirigenti ed i Funzionari Direttivi comunali richiesti dal Presidente.
5. Per le riunioni della Conferenza dei Capigruppo si osservano le norme per il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.
6. La Conferenza dei Capigruppo è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Sindaco e da almeno tre Capigruppo.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, a mezzo atto scritto, un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. La Conferenza dei Capigruppo, quale Commissione Consiliare Permanente, ha un proprio segretario, designato dal Segretario Generale Comunale tra gli impiegati amministrativi di concetto.

Capo 3° Le Commissioni consiliari speciali Torna su

Le Commissioni consiliari di indagine
Art. 46 Iniziativa per la nomina
1. Le Commissioni speciali vengono nominate per trattare specifici argomenti. Il Consiglio determina il tempo entro il quale la Commissione deve riferire.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti prodotti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

Art. 47 La deliberazione istitutiva
1. La deliberazione che costituisce la Commissione speciale definisce il numero dei componenti, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. In detto provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
2. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso concessi.
3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei Revisori, del Segretario Generale Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione . Fino a quel mo-mento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal Segreto di Ufficio.
4. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente Comunale indicato, su proposta del coordinatore, della stessa Commissione.
5. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti.

PARTE TERZA - NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE Torna su

Art. 48 Norme finali e di prima attuazione
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione saranno individuate le " risorse " necessarie al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari ed attribuite al Segretario Generale, quale Dirigente responsabile della gestione dei detti fondi.
2. Alla elezione del Presidente del Consiglio ed alla nomina delle Commissioni Consiliari si procederà nella prima seduta del Consiglio successiva alla entrata in vigore del nuovo testo dello Statuto. (esaurita).
3. Entro 90 giorni dall’approvazione delle modifiche all’art. 25 del presente regolamento, delibe-rate con provvedimento n. 225 dell’1. 12. 1997, vanno formalizzate tutte le mozioni e gli O. d. G. pregressi. (norma transitoria).

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