PARTE
PRIMA - DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SEZIONE
PRIMA: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Capo 1° Disposizioni Generali 
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Art. 1 Finalità
1. La parte prima del presente
regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento
del Consiglio Comunale, nel rispetto della legge e dello statuto
e s’ispira ai principi d’efficienza, imparzialità
e di partecipazione.
Art. 2 Sede
del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale
si riunisce di regola presso la sede del Comune, nell'apposita
sala, denominata " SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE ".
2. Il Presidente del Consiglio
Comunale, con proprio decreto, anche su iniziativa di almeno
tre consiglieri, può stabilire che l’adunanza
del Consiglio Comunale si tenga in luogo diverso dalla propria
sede. Di tale circostanza va data specifica comunicazione
nel testo della pubblicità delle sedute.
3. Il Segretario Generale Comunale
dispone quanto necessario per le convocazioni del Consiglio
Comunale, anche per quanto attiene la pubblicità, e
risponde direttamente al Presidente del Consiglio.
Capo
2° Il Presidente 
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Art. 3 Elezione
del Presidente – Sostituzione
1. Nella prima adunanza del Consiglio neoeletto,
terminate le operazioni di convalida e di eventuali surroghe
dei Consiglieri proclamati eletti, il Consigliere anziano
indice votazione per la elezione del Presidente del Consiglio.
2. In caso di dimissioni ed in ogni altro caso di impedimento
permanente del Presidente, il Consigliere anziano convoca
il Consiglio e dopo, se del caso, aver provveduto alla ricomposizione
numerica del Consiglio, indice con precedenza assoluta su
ogni altro argomento, la votazione per la elezione del nuovo
Presidente.
3. Le dimissioni del consigliere comunale dalla carica di
Presidente del Consiglio Comunale sono definitive con la presentazione
nelle mani del Segretario Generale Comunale, il quale seduta
stante ne informa il Sindaco, e ne dispone l'acquisizione
al protocollo generale e l'invio in copia al Consigliere anziano.
4. In caso di assenza o di impedimento temporanei, le funzioni
di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere
anziano.
Art. 4 Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta
l'intero Consiglio Comunale, esercita le funzioni attribuitegli
dalla legge e dallo statuto, ne garantisce il funzionamento,
modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori
si svolgano osservando il presente regolamento, concedendo
la facoltà di parlare e stabilendo il termine della
discussione. Pone e precisa i termini delle proposte per le
quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni,
ne controlla e proclama il risultato.
2. Il Presidente esercita i poteri
necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza
della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
3. Il Presidente decide sulle
questioni che non sono regolate dalla Legge, dallo Statuto
e dal presente Regolamento, ispirandosi ai principi generali
dei predetti ordinamenti udito il parere del Segretario Generale
Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio
Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma
periodicamente il calendario delle sedute consiliari, sentita
la Conferenza dei Capigruppo.
Capo
3° I Gruppi Consiliari 
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Art. 5 Costituzione
– Modifiche
1. I Consiglieri eletti
nella medesima lista formano un gruppo consiliare riportante
il nome della lista.
2. I gruppi devono comunicare
per iscritto al presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco
ed al Segretario Generale Comunale il nome del Capogruppo,
entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio
neoeletto, così come le successive variazioni del Capogruppo.
In mancanza di comunicazioni si considera Capogruppo il Consigliere
del gruppo che ha riportato la maggiore cifra individuale;
in caso di pari cifra, quello più anziano di età.
3. Il Consigliere che intende
distaccarsi dal gruppo in cui è stato eletto deve darne
comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale,
al Sindaco ed al Segretario Generale. Egli può:
- aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio.
In tal caso deve allegare la dichiarazione di accettazione
del capo del gruppo cui aderisce;
- costituire un nuovo gruppo, purché presente in parlamento;
- confluire nel Gruppo Misto.
Capo
4° Gli Scrutatori 
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Art. 6 Designazione
e Funzioni
1. All'inizio di ciascuna
seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri,
incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve
essere sempre rappresentata.
2. Le votazioni palesi sono accertate
dagli Scrutatori; l'esito è proclamato dal Presidente.
Nel caso di contestazioni sui voti espressi, o di non corrispondenza
fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti,
il Presidente, dispone che la votazione sia ripetuta per appello
nominale e che il risultato sia verificato dal Segretario
Generale Comunale con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. Le votazioni a scrutinio segreto
vengono assistite dagli scrutatori, i quali costituiscono
il seggio per lo spoglio delle schede di votazione deposte
nell'apposita urna. Gli scrutatori certificano il risultato
al Presidente, che ne proclama l'esito.
SEZIONE
SECONDA: I CONSIGLIERI COMUNALI  |
Capo 1° Diritti 
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Art. 7 Diritto
di iniziativa – Proposte di deliberazioni – Emendamenti
1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni
argomento sottoposto per competenza alla deliberazione del
Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione
di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte
di deliberazioni iscritte all'O.d.G. del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione deve essere formulata per
iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa. Ambedue
gli atti, devono essere sottoscritti dal Consigliere proponente
ed inviati al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo li trasmette
al Sindaco per conoscenza ed al Segretario Generale Comunale
per l'istruttoria, assegnando un congruo termine, non superiore
a 90 giorni.
3. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del
Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria,
oppure contrasti con il programma approvato, il Presidente
del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa
non può essere sottoposta al consiglio comunale. La
comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo.
4. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente il Presidente
iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale
indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente. I Consiglieri
hanno facoltà di presentare emendamenti a detta proposta
di deliberazione.
5. Costituiscono emendamenti
le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli
emendamenti, di norma, sono presentati in scritto, al Presidente
il giorno precedente l'adunanza. Ciascun consigliere può
presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli
fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un
emendamento ritirato dal proponente può essere fatto
proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti,
pervenute prima dell'adunanza, sono subito trasmesse dal Presidente
al Sindaco per conoscenza ed al Segretario Generale Comunale,
che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le
proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza,
il Segretario Generale Comunale, su richiesta del Presidente,
esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta
effettuata dal Segretario Generale Comunale, per acquisire
i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione
della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto dell'ordine
del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel
corso della riunione il Consiglio decide in merito all'eventuale
rinvio all'adunanza successiva.
Art. 8 Diritto
di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno
1. I Consiglieri hanno
diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni,
mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente
le funzioni di indirizzo e di controllo politico e amministrativo
del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite
dalle Leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste
nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco
od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza
o la verità di un determinato fatto o per conoscere
i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato
un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge
di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. Le interrogazioni sono presentate
al Presidente del Consiglio; sono sempre formulate per i-scritto
e firmate dai proponenti. Salvo che l'interrogante non richieda
l'inserimento nell'ordine del giorno, l'interrogazione riceve
risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.
L'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio esclude
la risposta scritta.
4. La mozione consiste in una
proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale
nel-l'ambito delle proprie competenze stabilite dalla Legge
e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione
di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della
Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli
enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
La mozione si conclude, di norma, con una risoluzione ed è
sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste
per la votazione delle deliberazioni. Qualora dalla mozione
derivi onere finanziario per il Comune, il proponente ha l’obbligo
di indicare le risorse per farvi fronte.
5. L’ordine del giorno
consiste in una proposta, sottoposta all’approvazione
del Consiglio Comunale, con cui si propone al massimo consesso
cittadino di esprimere il proprio pensiero o di chiedere interventi
o provvedimenti di altri Organismi in atti o fatti di interesse
generale. L’ordine del giorno si conclude con un documento
che viene inviato alle autorità interessate.
6. Le mozioni e gli ordini del
giorno devono essere presentati per iscritto al Presidente
del Consiglio, sottoscritti dal Consigliere proponente e sono
iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
Art. 9 Diritto
al rilascio di copie di atti e documenti
1. I Consiglieri Comunali, con richiesta scritta,
indirizzata al Segretario Generale Comunale, hanno diritto
all'esame ed al rilascio di copia degli atti amministrativi.
2. L'esame degli atti ed il rilascio delle copie avviene possibilmente
all'atto della richiesta e, comunque, non oltre il secondo
giorno dalla richiesta stessa. In caso di atti particolarmente
complessi, alla presentazione della richiesta, viene stabilito
il maggior termine per l'esame e per il rilascio.
3. Il Segretario Generale Comunale, qualora rilevi la sussistenza
di divieti od impedimenti all'esame dell'atto o al rilascio
della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui
al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione
scritta, nella quale sono illustrate i motivi che non consentono
il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa
indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio
dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.
5. Le copie delle deliberazioni della Giunta sottoponibili
al controllo per iniziativa dei consiglieri vengono recapitate
al domicilio dei Capigruppo.
Art. 10 Diritto
di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo
di legittimità
1. Le deliberazioni
della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo
nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un
quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata
con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni
stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Il Controllo è esercitato
dal Difensore Civico.
3. I Consiglieri comunali che,
intendono esercitare il diritto di cui al comma 1, debbono
inviare la richiesta al Difensore Civico e farne pervenire
copia al Segretario Generale.
4. Il Difensore Civico, se ritiene
che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione
al Comune, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita
ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il competente
Organo del Comune non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art. 11 Diritto
d’informazione sull'esito del controllo di legittimità
1. All'inizio della
seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni
da questo adottate che sono state annullate dal Comitato Regionale
di Controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione
e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione;
un consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento
sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria.
Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei
votanti.
Capo
2° Doveri 
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Art. 12 Partecipazione
alle adunanze
1. Il Consigliere Comunale
è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
Ha anche il dovere di esaminare le proposte di deliberazioni
durante il periodo di deposito degli atti, allo scopo di facilitare
lo svolgimento delle adunanze consiliari.
2. Nel caso di assenza la giustificazione
può avvenire mediante motivata comunicazione scritta
o verbale, inviata al Presidente, che ne dà notizia
al Consiglio. La giustificazione può essere data anche
mediante motivata comunicazione al Consiglio dal Capogruppo
al quale appartiene il Consigliere assente.
2. Il Consigliere che si assenta
definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala,
avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
Qualora il Consigliere che si allontana non adempie all'anzidetto
obbligo, viene considerato presente fino al momento del successivo
controllo operato dalla segreteria o disposto dal Presidente.
Art. 13 Esercizio dei diritti
1. Il consigliere Comunale ha il dovere di esercitare i diritti
connessi alla funzione, nel rispetto delle norme del presente
regolamento.
SEZIONE
TERZA: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  |
Capo 1° Convocazione 
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Art. 14 Sessioni
ordinarie e straordinarie - Avviso di convocazione
1. Le sessioni ordinarie
del Consiglio sono due ogni anno e possono prevedere una o
più adunanze, comunque, non oltre quindici giorni dalla
data dell'avviso di convocazione:
- la prima ha inizio il trentesimo giorno antecedente e scade
l'ultimo giorno utile, secondo i termini fissati dalle norme
in vigore, per l'approvazione in Consiglio del conto consuntivo
relativo all'esercizio finanziario concluso. In detta sessione
ordinaria la Giunta illustra al Consiglio l'attività
nell'anno decorso ed i rappresentanti del Comune riferiscono
sull'attività degli Enti, Istituzioni ed Aziende presso
cui sono delegati;
- la seconda ha inizio il trentesimo giorno antecedente e
scade l'ultimo giorno utile - secondo i termini fissati dalle
norme in vigore - per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio successivo. In detta sessione i rappresentanti
del Comune illustrano le necessità di intervento sugli
Enti, Istituzioni ed Aziende presso cui sono delegati ed acquisiscono
gli indirizzi del Consiglio.
2. Le altre sessioni sono straordinarie e possono prevedere
una o più adunanze, comunque, non oltre dieci giorni
dalla data dell'avviso di convocazione.
3. Le adunanze del Consiglio
sono di prima e di seconda convocazione. La seconda convocazione
deve, comunque, essere fissata in giorno diverso da quello
indicato per la seduta di prima convocazione. E' sempre di
seconda convocazione la seduta che si tiene a seguito di una
adunanza di prima convocazione andata deserta o che si scioglie
per mancanza di numero legale. La mancanza di numero legale
determina anche la decadenza delle interrogazioni e delle
mozioni dei consiglieri assenti.
4. La convocazione del Consiglio
Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con
le modalità di cui al presente regolamento.
5. L'avviso di convocazione contiene
l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della
sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri
Comunali a parteciparvi.
6. Nel caso siano previste sospensioni
temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione,
nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione
e ripresa dell'adunanza.
7. Quando è previsto che
i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la
data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione
che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
8. Nell'avviso deve essere sempre
precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario
o di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda
convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti
da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
Art. 15 Ordine
del giorno del Consiglio
1. L'ordine del giorno
è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'ordine del giorno è
inserito o allegato all'avviso di convocazione, di cui costituisce
parte in-tegrante. Esso è formato:
Allegato “A” Le interrogazioni,
le mozioni e gli ordini del giorno, in unico elenco, con numerazione
progressiva, secondo l’ordine di presentazione;
Allegato “B” Le ratifiche.
Allegato “C” Gli argomenti.
3. L'iniziativa delle proposte
da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del
Consiglio, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri
Comunali.
4. Gli argomenti sono indicati
nell'ordine del giorno con definizioni concise, ma chiare
e specifiche, in modo tale da consentire ai Consiglieri di
individuare con certezza l'oggetto.
Art. 16 Modalità
della consegna dell'avviso di convocazione
1. L'avviso di convocazione
del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato
al domicilio del Consigliere.
2. I Consiglieri che non risiedono
nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione
della loro elezione, con lettera indirizzata al Segretario
Generale Comunale, il nominativo e l'indirizzo di una persona
residente nel Comune cui devono essere consegnati gli avvisi
di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica,
esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità
nel caso in cui il soggetto di cui sopra non provveda a recapitare
tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è
stata fatta la designazione di cui al precedente comma, il
Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di
convocazione alla residenza del Consigliere, a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire
entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.
A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
Art. 17 Pubblicazione
e diffusione dell'ordine del giorno
1. Entro i termini previsti
per la consegna ai Consiglieri Comunali, il Segretario Generale
Co-munale cura, per mezzo dei propri uffici che ne assicurano
il tempestivo recapito, che copia dell'avviso di convocazione
e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi,
venga inviata:
- al Sindaco ed agli Assessori;
- ai Dirigenti di settore ed ai Funzionari direttivi responsabili
di servizi ed ai loro equiparati.
2. Nei medesimi termini di cui
sopra gli uffici della segreteria generale provvedono all'affissione
di manifesti recanti l'indicazione della convocazione della
seduta.
Capo
2° Ordinamento delle adunanze 
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Art. 18 Deposito
degli atti
1. Tutti gli atti, relativi
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere
depositati, presso gli uffici della Segreteria Generale Comunale,
contestualmente alla spedizione dell'avviso di convocazione.
Quando il Consiglio Comunale è convocato, gli uffici
della segreteria generale sono aperti anche in ore pomeridiane,
in modo da facilitare l'esercizio del diritto dovere dei Consiglieri
di consultazione degli atti. L'orario pomeridiano è
fissato con determinazione del Segretario Generale.
2. I Consiglieri hanno diritto
di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati nelle
proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le
proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala
del consiglio e nel corso dei lavori ogni Consigliere può
consultarli.
4. Le proposte degli indirizzi
generali di governo presentati dal Sindaco, della relazione
previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione,
del bilancio pluriennale, dei programmi di opere pubbliche
e del conto consuntivo, devono essere inviate in copia ai
Capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell’adunanza
nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.
Capo
3° Pubblicità delle adunanze 
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Art. 19 Adunanze
pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio
Comunale sono pubbliche, ad eccezione di quanto stabilito
nel successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato
al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze pubbliche.
Art. 20 Adunanze segrete
1. Per motivi di ordine
pubblico ovvero quando la trattazione di un argomento richieda
valutazioni tali da incidere sul diritto alla riservatezza
di persone o gruppi, il Presidente di propria iniziativa o
su richiesta di almeno tre Consiglieri, prima di aprire la
discussione su tale argomento propone al Consiglio di trattare
la deliberazione in seduta segreta.
2. Analogamente e per gli stessi
motivi si procede quando il dibattito sia già iniziato
in seduta pubblica ed in tal caso la discussione prosegue
in seduta segreta.
Art. 21 Adunanze
aperte
1. Quando il Consiglio
Comunale deve trattare in via di massima argomenti di particolare
rilevanza per la comunità o rilevanti motivi di interesse
pubblico lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita
la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza
aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede o anche in luogo
diverso.
2. Tali adunanze hanno carattere
straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali,
possono essere invitati parlamentari, rappresentanti dello
Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle
Circoscrizioni, degli Organismi di partecipazione popolare
e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate
ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze
il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione
dei Consiglieri Comunali, consente anche interventi delle
autorità e dei rappresentanti di cui sopra invitati,
che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze,
di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti
degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte
del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni
od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a
carico del Comune.
Capo
4° Disciplina delle adunanze 
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Art. 22 Ordine
della discussione
1. I Consiglieri Comunali
siedono nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza,
prendendo il posto assegnato a ciascuno. L'assegnazione iniziale
dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita
la conferenza dei Capigruppo.
2. Ciascun Consigliere che intende
intervenire nella discussione ne fa richiesta al Presidente.
Ottenutane facoltà il Consigliere dal suo posto parla
stando seduto o in piedi.
3. Solo al Presidente è
permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al
regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo
stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve attenersi
unicamente alla proposta in discussione. In caso contrario
il Presidente richiama il Consigliere e, ove lo stesso persista
a divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando
sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può
essere interrotto per la sua continuazione nella adunanza
successiva.
6. Il Presidente, di propria
iniziativa, può sospendere momentaneamente la seduta
per un periodo di tempo non superiore a trenta minuti. Decorso
tale termine senza che il Consiglio si sia reinsediato, l'adunanza
s'intende sciolta per mancanza di numero legale.
7. Le sospensioni decise dal
Consiglio Comunale hanno la durata dal medesimo stabilite.
Decorso il termine fissato per la ripresa senza che il Consiglio
si sia reinsediato, l'adunanza s'intende sciolta per mancanza
di numero legale.
8. Alla discussione degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno devono essere presenti il Sindaco
o gli Assessori competenti.
Art. 23 Comportamento
del pubblico
1. Il pubblico che assiste
alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio
allo stesso riservato, astenersi da ogni manifestazione di
assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri
o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione
di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che
interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio
o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della
sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente,
che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli
Agenti della Polizia Comunale o della Forza Pubblica.
4. Qualora da parte di persone
che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori
della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle
verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a
quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento
dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5.
Il Presidente fa esporre, nello spazio riservato al pubblico
della sede del Consiglio Comunale, avvisi contenenti le norme
di comportamento del pubblico, previste dal presente articolo.
Art. 24 Audizione di dipendenti e di soggetti esterni
1. Il Presidente, per
le esigenze del Consiglio o su richiesta dei Capigruppo, può
invitare i dipendenti del Comune affinché effettuino
relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario
ad una migliore illustrazione della pratica in discussione.
2. Possono essere altresì
invitati consulenti e professionisti in- caricati di progettazioni
e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni
e chiunque altro il Consiglio ritenga utile sentire al fine
di acquisire elementi utili all'espletamento delle proprie
funzioni.
3. Effettuate le comunicazioni
e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai
Consiglieri, i dipendenti ed i consulenti vengono congedati
e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso
richiesti.
Capo
5° Ordine dei lavori 
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Art. 25 Adempimenti
preliminari: Comunicazioni, Interrogazioni, Mozioni e Ordini
del Giorno
1. All’inizio
della seduta, e comunque non oltre un’ora da quella
fissata nell’avviso di convoca-zione, il Presidente
dispone l’appello per la verifica del numero legale
dei presenti. Accertata la presenza della metà più
uno dei componenti il Consiglio, il Presidente dichiara valida
la seduta e dispone l’inizio dei lavori. Qualora entro
un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione
non sia fatto l’appello, oppure non sia raggiunto il
numero di presenze utile a renderla valida, la seduta è
deserta, senza ulteriore pronunzia del consiglio comunale.
2. Insediato il collegio, il
Presidente ed il Sindaco, a nome proprio e per la Giunta,
danno eventuali comunicazioni sull’attività del
Comune e su avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
Su dette comunicazioni il Presidente non ha facoltà
di concedere la parola ai consiglieri, in quanto non può
essere aperto dibattito.
3. Dopo le comunicazioni del
Presidente e del Sindaco, ogni consigliere ha facoltà
di chiedere la parola per celebrazione di eventi, per commemorazione
di persone o di date di particolare rilievo o per comunicazioni
di grave importanza. Le celebrazioni, le comunicazioni e le
commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo
di dieci minuti.
4. Successivamente, e per la
durata massima di un’ora, viene data risposta alle “interrogazioni”
e vengono discusse le “mozioni” e gli “ordini
del giorno” nel rispetto del numero di iscrizione nell’apposito
allegato all’avviso di convocazione, formato secondo
la data di presentazione.
5. I consiglieri hanno facoltà di dare priorità
alle proprie interrogazioni, mozioni e ordini del giorno,
nel rispetto dell’ordine generale di iscrizione, comunicando
preventivamente le richieste di variazioni al Presidente,
per dargli modo di avvertire il Sindaco e di formare l’ordine
del giorno secondo le richieste.
6. Se il Consigliere proponente
non è presente al momento in cui deve illustrare la
sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il
presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta
o abbia giustificato l’assenza o il ritardo.
7. L'interrogazione può
essere sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore.
Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare risposta
alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore
delegato per materia di provvedervi. La illustrazione e la
risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di dieci
minuti.
8. Alla risposta può replicare
solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto
o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento nel
tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può
seguire, a chiusura, un breve intervento, non superiore a
cinque minuti, del Presidente o dell'Amministratore che ha
risposto alla interrogazione.
9. Nel caso l'interrogazione
sia stata presentata da più Consiglieri il diritto
di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola al
primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative
a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
L’illustrazione viene fatta dal primo presentato re
in ordine cronologico.
11. Le interrogazioni riguardanti
un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della
seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento
al quale si riferiscono.
12. In nessun caso altri Consiglieri
oltre l'interrogante possono chiedere ed ottenere la parola
sulle interrogazioni, in quanto su di esse non è consentito
aprire dibattito.
13. Qualora l’interrogante
chiede che l’interrogazione sia trasformata in mozione,
la trattazione dell’interrogazione viene sospesa e la
nuova mozione viene iscritta, dopo l’ultima, nell’apposito
elenco, rispettando l’ordine di trattazione delle interrogazioni,
delle mozioni e degli ordini del giorno che precedono.
14. Nella trattazione delle mozioni
e degli ordini del giorno, i consiglieri intervengono secondo
le regole generali stabilite per la trattazione degli argomenti.
15. Alle mozioni ed agli ordini
del giorno si applicano le stesse regole previste per gli
emendamenti alle proposte di provvedimenti.
16. Concluse le formalità
preliminari relative all’insediamento, alle comunicazioni,
alla risposta alle interrogazioni ed alla trattazione delle
mozioni e degli ordini del giorno, il Presidente sottopone
all’esame del Consiglio le ratifiche e gli argomenti.
17. Il Presidente del Consiglio,
sentita la Conferenza dei Capi-gruppo e sentito il Sindaco,
può decidere per motivi di urgenza ed importanza, un
diverso svolgimento della discussione per le interrogazioni
e le mozioni e gli ordini del giorno e può concentrarne
la trattazione in apposite sedute del Consiglio.
18. Entro sessanta giorni dall’approvazione
da parte del Consiglio Comunale delle mozioni, deb-bono essere
esperiti tutti gli atti amministrativi necessari al fine di
concretizzare con atti formali e puntuali la volontà
del Consiglio. A questo scopo la Giunta nomina di volta in
volta il Dirigente responsabile del procedimento.
Art. 26 Ordine
di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio Comunale,
trattate le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno,
procede all'esame delle ratifiche e degli argomenti secondo
l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti
può essere modificato per decisione del Presidente
o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri
del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide
il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il Consiglio non può
discutere né deliberare su argomenti che non risultino
iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Non è necessaria la
preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando
essa venga presentata nel corso della discussione della proposta
principale.
Art. 27 Discussione
- Norme generali
1. Terminata l'illustrazione
di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà,
nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
Terminata la discussione o quando nessuno domanda la parola,
la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso
argomento ciascun Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso
in-caricato di intervenire, può parlare per due volte,
la prima per non più di quindici minuti e la seconda
per non più di cinque per rispondere all'intervento
di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono
intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non
più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente e l'Amministratore
delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento
della discussione in forma concisa.
5. Il Presidente od il relatore
replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli
che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo
richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti
i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica
sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la
discussione.
7. Il Consiglio su proposta del
Presidente o di un quinto dei Consiglieri, può dichiarare,
a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi
altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere
pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è
stato sufficiente-mente dibattuto. Ciò può avvenire
solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per cia-scun
gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione
di tutti i gruppi, salvo che al-cuni di essi dichiarino di
rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione,
la parola può essere concessa per dichiarazioni di
voto, ad un solo consigliere per gruppo e per la durata non
superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più
Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo
hanno diritto an-ch'essi di intervenire, precisando la loro
posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono
essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti
dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali
relative agli indirizzi generali di governo presentati dal
Sindaco, ai bilanci di previsione, al conto consuntivo, ai
regolamenti, ed ai piani regolatori e loro varianti generali.
Art. 28 Questione
pregiudiziale e questione sospensiva
1. La questione pregiudiziale
si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso,
precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può
essere posta anche prima della votazione della deliberazione,
proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si
ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento
ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere
posta anche prima della votazione della de-liberazione, richiedendo
che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali
e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di
merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere
all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative
proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno
di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da
più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo,
per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza
dei presenti con votazione palese.
Capo
6° Partecipazione del Segretario Generale Comunale 
|
Il Verbale
Art. 29 La partecipazione del Segretario alle riunioni
1. Il Segretario Generale Comunale, sulle proposte
di deliberazioni di competenza del Consiglio, esprime parere
preventivo di conformità alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti. Tale parere è inserito nella deliberazione.
2. Per consentire al Segretario Generale di esprimere il parere
preventivo di cui al precedente comma 1, i Dirigenti sono
obbligati a far tenere per tempo le proposte di provvedimenti
alla Segreteria Generale e, ove necessario, a fare relazione
sulle medesime.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive,
referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Esercita
le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per
esprimere il suo parere in ordine alla conformità dell’atto
alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti, quando il Consiglio
intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta
sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede
istruttoria.
5. Provvede, su invito del Presidente, sia ad informare il
Consiglio sul funzionamento dell'orga-nizzazione comunale,
sia a fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare
l'esame dell'argomento in discussione.
Art. 30 Il
Verbale dell'adunanza
1. Il verbale costituisce
il fedele resoconto cronologico dell'andamento della seduta
consiliare e riporta le discussioni, il testo integrale della
proposta con la parte dispositiva, così come risulta
eventualmente integrata e/o modificata dal Consiglio, il numero
dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, questi ultimi con
i nominativi. Dal verbale deve risultare quando la seduta
abbia avuto luogo in forma segreta.
2. Gli interventi e le dichiarazioni
che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione,
sono riportati tramite registrazione, nella parte che precede
il provvedimento. Le dichiarazioni di voto debbono comunque
essere riportate nel testo del provvedimento quando esso viene
inviato all'Organo di controllo, con omissione della discussione
integrale.
3. Eventuali ingiurie, allusioni
o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere
ri-portate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si
ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza,
le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
4. Il verbale della seduta segreta
è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione,
senza scendere in particolari che possano recare danno alle
persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente
giudizi sul loro operato. Le dichiarazioni di voto vengono
riportate integralmente.
Art. 31 Verbale:
deposito, rettifiche, approvazione
1. Il Verbale viene
depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima
dell'adunanza in cui deve essere sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione
il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale
depositato, Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende
approvato all'unanimità.
3. Le richieste di modifica ed
integrazione devono essere effettuate proponendo, per iscritto,
quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte
di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo
nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente
interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni
alle rettifiche proposte. Se nessuno chiede di intervenire,
la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà
possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta,
ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi
il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta
di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica
approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso
e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine
od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la
rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del
Segretario Generale Comunale e portano l'indicazione della
data dell'adunanza, nella quale le proposte di rettifica sono
state approvate.
6. I registri dei processi verbali
delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio
del Comune a cura del Segretario Generale comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti,
e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene
alla competenza del Segretario Generale Comunale.
SEZIONE
QUARTA: I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO  |
Capo 1° Le deliberazioni 
|
Art. 32 Le
Proposte – Emendamenti
1. Le proposte di provvedimenti,
scritte, recanti in calce:
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente del Dirigente del competente Settore e del
Dirigente del Settore finanza e ragioneria,
- il parere del Segretario Generale Comunale in ordine alla
conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,
- l'eventuale prenotazione dell'impegno di spesa,
- il parere della Commissione Consiliare Permanente, competente
per materia o della Conferenza dei Capigruppo,
- depositate a disposizione dei Consiglieri, vengono poste
in discussione dal Presidente.
2. Quando il testo della proposta
di deliberazione , non viene emendato durante i lavori del
Con-siglio, esso viene posto in votazione senza che ne sia
data lettura, salvo che un Consigliere Comunale, precisandone
i motivi, non lo richieda espressamente.
3. Quando il testo della proposta
di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, sugli
emendamenti si pronuncia il Segretario Generale Comunale per
quanto di sua competenza. Agli emendamenti si applicano le
disposizioni del precedente art. 7. La parte del dispositivo
soggetto ad emendamento viene letta al Consiglio, unitamente
al parere del Segretario, prima della votazione.
Art. 33 Approvazione
- Revoca – Modifica
1. Il Consiglio Comunale
con l'approvazione, adotta le deliberazioni secondo il testo,
originario o emendato, conforme allo schema proposto in sede
di votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo
i principi dell'autotutela, ha il potere di revocare, modificare,
rettificare, integrare e sostituire le proprie deliberazioni,
in particolare quando si accertino o si presentino fatti e
circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione
del provvedimento.
3. Nei provvedimenti di autotutela
di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione
della deliberazione già adottata su cui si va ad incidere,
richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con
cui si dispongono revoche, modifiche, rettifiche, integrazioni
o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino,
per effetto delle posizioni giuridiche nel frattempo costituitesi
od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere
forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.
Capo
2° Le Votazioni 
|
Art. 34 Modalità
Generali
1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è
effettuata in forma palese.
2. Si può procedere a votazioni di ballottaggio, solo
nei casi disposti dalla legge o da norme regolamentari.
3. Su ogni argomento l'ordine
della votazione è il seguente:
a) - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua
prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare
la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento
in cui la questione viene posta;
b) - gli emendamenti proposti si votano nel seguente ordine:
soppressioni, modificazioni, aggiunzioni;
c) - per i provvedimenti complessi, composti di varie parti,
commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri
chiede che la votazione avvenga per divisione, la votazione
avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata
la divisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono
lo schema di atto deliberativo.
d) - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti
o modifiche vengono votati esclusivamente nel testo definitivo,
risultante dallo schema originario modificato in conformità
a quanto in precedenza deciso.
4. Ogni proposta di deliberazione
comporta distinta votazione.
5.
Quando è iniziata la votazione non è più
consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione
dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle
disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle
modalità della votazione in corso.
Art. 35 Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in
forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti
il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro
che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Al termine della votazione
il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione può essere
soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da
un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la
sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del
risultato della nuova votazione, su invito del Presidente,
oltre ai Consiglieri scrutatori, anche il Segretario Generale
Comunale. In caso di contestazione si procede secondo il disposto
dell'art. 6, comma 2.
Art. 36 Votazione per appello nominale
1. Alla votazione per
appello nominale si procede quando:
- è prescritta dalla legge,
- in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta
del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri,
- su richiesta del Segretario Generale Comunale, quando vi
sia incertezza sui nominativi dei Consiglieri presenti in
aula per essersi allontanati senza avvertire,
- in tutti i casi previsti dal presente regolamento.
2. Il Presidente precisa il significato
del "SI" e del "NO" rispettivamente favorevole
o contrario alla proposta di deliberazione.
3. Il Segretario Generale Comunale effettua l'appello, al
quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il
risultato della votazione è riscontrato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario medesimo.
Dopodiché il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto espresso da ciascun
consigliere nelle votazioni per appello nominale è
annotato a verbale.
Art. 37 Votazione
per ballottaggio e casi particolari
1. Qualora si debba
procedere alla nomina di rappresentanti di competenza del
Consiglio ed il numero dei candidati fosse superiore agli
incarichi da ricoprire si votano i singoli candidati e risulterà
eletto colui che avrà ottenuto più voti.
2. Nel caso in cui il voto non
consenta la chiara individuazione degli eletti, verrà
effettuata una nuova votazione, limitatamente alle nomine
non assegnate, tra quei candidati che hanno ottenuto parità
di voti per gli incarichi non assegnati.
3. Quando i candidati che ottengono
parità di voti sono due e l'incarico da assegnare uno
si procede al ballottaggio.
Art. 38 Esito
delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti,
espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i
quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza
di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende
approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza
dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno
alla metà più uno dei presenti e votanti. Se
il numero dei presenti è dispari, la maggioranza è
data da un numero di voti favorevoli, che, raddoppiato, dà
un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
Non si computano tra i votanti i consiglieri che si astengono
e quelli che si allontanano dall'aula prima della votazione.
I consi-glieri presenti che rifiutano di votare si computano
tra gli astenuti.
2. In caso di parità di
voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa
per parità di voti non esaurisce l'argomento posto
all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione
del voto nella stessa seduta.
3. Salvo i casi particolari previsti
dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata
alla seconda votazione o respinta alla prima non può,
nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione
e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio
in una successiva adunanza.
4. Dopo la proclamazione dell'esito
della votazione il Presidente conclude con la formula: "IL
CONSIGLIO HA APPROVATO" oppure "IL CONSIGLIO NON
HA APPROVATO". L'argo-mento in tal modo s'intende esaurito
e non è suscettibile di ulteriore trattazione nella
stessa seduta.
5. Nel verbale viene indicato
esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla
proposta e quelli astenuti. A verbale sono indicati i nominativi
dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e che si
sono astenuti.
PARTE
SECONDA - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI  |
| |
Capo
1° Le Commissioni Consiliari Permanenti 
|
Art. 39 Costituzione e composizione
1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata del
mandato, costituisce al suo interno le seguenti Commissioni
Permanenti:
- Commissione Consiliare Permanente Affari Generali e
del Personale
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività
del Settore affari generali e del personale.
- Commissione Consiliare Permanente Finanza e Patrimonio
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività
del Settore ragioneria finanza e tributi e del Servizio patrimonio.
- Commissione Consiliare Permanente Lavori pubblici, Ambiente
e Protezione civile
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività
del Settore tecnico lavori pubblici, del Settore ambiente
e del Servizio di protezione civile.
- Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Sviluppo
ed attività economiche e produttive
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività
del Settore tecnico urbanistico, del Settore sviluppo ed attività
economiche e produttive.
- Commissione Consiliare Permanente Affari sociali, culturali
e sportivi
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività
del Settore attività sociali, pubblica istruzione,
cultura e sport e sui problemi della casa.
- Commissione Consiliare Permanente Servizi pubblici
avente competenza su tutti gli affari, le pratiche e le attività
del Servizio pubblico trasporti, del Servizio pubblico farmacie
comunali e degli altri servizi in gestione diretta o appaltati
quali la Nettezza Urbana, l'Acquedotto, la Depurazione, ecc.
- Conferenza dei capigruppo
avente competenza sulle problematiche relative alle questioni
istituzionali, regolamentari e su tutti gli affari, le pratiche
e le attività dell'Ufficio avvocatura.
2. Il Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza, dopo aver
provveduto alla convalida ed al-l'eventuale surroga dei consiglieri
proclamati eletti, all'elezione del Presidente del Consiglio
Comunale ed all'approvazione degli indirizzi generali di governo,
con propria deliberazione e con votazione palese, costituisce
le Commissioni consiliari permanenti.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da
Consiglieri Comunali e sono composte ciascuna da dieci membri,
di cui sei in rappresentanza della maggioranza e quattro in
rap-presentanza della minoranza, con facoltà di sostituzione
nell'ambito dello stesso gruppo consiliare. Il Sindaco è
membro di diritto delle Commissioni Consiliari.
4. Ad ogni Consigliere deve essere garantita la presenza almeno
in una commissione consiliare permanente.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda
necessaria la sostituzione di un Consigliere, il neo consigliere
subentra al consigliere sostituito anche in seno alla Commissione
consiliare permanente.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà
di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere
del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede
ad informare il Presidente della Commissione.
7. Qualora un Consigliere aderisca a gruppo diverso da quello
in cui è risultato eletto e ciò do-vesse alterare
il rapporto di rappresentanza, tra maggioranza e minoranza,
sarà sostituito in seno alla Commissione consiliare
per ripristinare il detto rapporto.
Art. 40 Pari opportunità
1. Nella composizione delle Commissioni Consiliari
devono rispettarsi le disposizioni della legge 10.04.1991,
n.125 per la realizzazione della pari opportunità uomo
- donna nel lavoro.
Art. 41 Presidenza e convocazione delle commissioni
1. L'elezione del Presidente
e del Vice Presidente avviene durante la prima riunione della
Commissione, che viene tenuta, su convocazione del Presidente
del Consiglio, entro 20 giorni da quello in cui è divenuta
esecutiva la deliberazione di nomina.
2. Il Presidente, in tutti i
casi di assenza, è sostituito dal Vice Presidente.
3. Il Presidente della Commissione
Consiliare comunica al Presidente del Consiglio, al Sindaco
ed al Segretario Generale Comunale la propria nomina e quella
del Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio rende note
le nomine al Consiglio Comunale ed agli organismi di partecipazione.
4. Il Presidente convoca e presiede
la Commissione, fissa la data delle adunanze e gli argomenti
da trattare. Ogni componente della commissione può
proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che
rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente
decide con motiva-zione sulla richiesta; in caso di diniego,
il Consigliere proponente può chiedere che la decisione
definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione può
anche essere richiesta da un terzo dei componenti la commissione.
Nella richiesta, scritta, devono anche essere indicati gli
argomenti da trattare. In tal caso la riunione deve tenersi
entro dieci giorni da quello successivo alla data di presentazione
al protocollo generale del Comune.
6. La convocazione è disposta
con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno
degli argomenti da trattare; essa va recapitata al domicilio
dei Consiglieri componenti la Commissione, almeno due giorni
liberi prima dell'adunanza. Della convocazione è data
comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al
Se-gretario Generale Comunale ed ai Capigruppo consiliari.
Art. 42 Funzionamento delle commissioni
1. La riunione della Commissione è valida quando è
presente almeno la metà dei suoi componenti; le decisioni
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.
2. La Commissione può decidere di riunirsi in seduta
segreta.
3.
Gli Assessori ed i Capigruppo consiliari possono partecipare
alle riunioni delle commissioni con facoltà di relazione
e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine
del giorno.
Art. 43 Attribuzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni Consiliari
Permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale
ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti,
mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione
e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento
dei risultati periodici del controllo della gestione corrente
e degli investimenti. Possono ricevere incarichi dal Consiglio
di effettuare approfondimenti sul funzionamento dei servizi,
sull'attuazione dei programmi, sull'esecuzione dei progetti
e degli interventi, sulla gestione dei servizi pubblici, delle
istituzioni, delle aziende e di altri organismi dipendenti.
2. Le Commissioni Consiliari
Permanenti provvedono all'esame preliminare degli atti di
competenza del Consiglio, rimessi dal Sindaco o rinviati dal
Consiglio o richiesti dalla Commissione.
3.
Le Commissioni Consiliari Permanenti provvedono all'esercizio
delle funzioni di competenza nel più breve tempo possibile,
assumendo decisioni od esprimendo i pareri sulle proposte
di deliberazioni inviate dal Sindaco, entro e non oltre il
termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento
della nota di trasmissione delle pratiche. Per pratiche particolarmente
complesse, il Presidente della Commissione comunica al Presidente
del Consiglio motivata proroga, e comunica contestualmente
il calendario dei lavori della Commissione. Decorsi i termini
di cui innanzi, o anche prima se la pratica viene licenziata
dalla Commissione, il Presidente iscrive l'argomento all'ordine
del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale, di propria
iniziativa o su sollecitazione del Sindaco o di un Assessore
o di un Consigliere.
Art. 44 Segreteria
delle Commissioni - Verbale delle sedute
1. Le funzioni di segretario
delle Commissioni Consiliari sono svolte dal dipendente designato
dal Segretario Generale Comunale tra gli impiegati amministrativi
di concetto.
2. I verbali di ciascuna adunanza,
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono approvati
nella prima adunanza successiva.
3. I verbali delle Commissioni
Consiliari Permanenti sono depositati a cura dei Segretari
delle Commissioni presso gli uffici della Segreteria Generale
del Comune. Tali atti sono pubblici.
4. I verbali delle Commissioni
Consiliari Speciali e delle Commissioni Consiliari di indagine
sono custoditi dai Segretari delle Commissioni e consegnati
con le conclusioni al Presidente del Consiglio. Tali atti
non sono pubblici.
Capo
2° La Conferenza dei Capigruppo 
|
Art. 45 Disciplina
1. La Conferenza dei
Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del
Consiglio e del Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni.
Concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro
risulti utile per il proficuo andamento dell'attività
del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo
costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.
Ad essa partecipa, quale componente di diritto, il Sindaco.
3. La Conferenza dei Capigruppo
ha competenza esclusiva nell'esprimere parere sulle proposte
di deliberazioni del Consiglio ad essa rimesse dal Sindaco
in quanto coinvolgenti la competenza di più commissioni
consiliari permanenti. Il finanziamento della spesa, se fa
capo a stanziamenti già previsti in bilancio o in atti
generali del Consiglio, non costituisce coinvolgimento di
altra commissione consiliare permanente oltre quella competente
per materia.
4. La Conferenza dei Capigruppo
è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio,
o in assenza da chi legittimamente lo sostituisce. Alla riunione
possono partecipare il Segretario Generale Comunale, i Dirigenti
ed i Funzionari Direttivi comunali richiesti dal Presidente.
5. Per le riunioni della Conferenza
dei Capigruppo si osservano le norme per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari Permanenti.
6. La Conferenza dei Capigruppo
è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta
e motivata dal Sindaco e da almeno tre Capigruppo.
7. I Capigruppo hanno facoltà
di delegare, a mezzo atto scritto, un Consigliere del proprio
gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati
ad intervenire personalmente.
8. La Conferenza dei Capigruppo,
quale Commissione Consiliare Permanente, ha un proprio segretario,
designato dal Segretario Generale Comunale tra gli impiegati
amministrativi di concetto.
Capo
3° Le Commissioni consiliari speciali 
|
Le Commissioni
consiliari di indagine
Art. 46 Iniziativa per la nomina
1. Le Commissioni speciali
vengono nominate per trattare specifici argomenti. Il Consiglio
determina il tempo entro il quale la Commissione deve riferire.
2. Su proposta del Presidente
del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno un terzo
dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, nell'esercizio
delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può
costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate
di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti prodotti
dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli
uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
Art. 47 La deliberazione istitutiva
1. La deliberazione
che costituisce la Commissione speciale definisce il numero
dei componenti, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il
termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
In detto provvedimento di nomina, adottato con votazione palese,
viene designato il coordinatore.
2. La Commissione ha tutti i
poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta
del coordinatore il Segretario Generale Comunale mette a disposizione
della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata,
afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso concessi.
3. Al fine di acquisire tutti
gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico
ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione
di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei Revisori,
del Segretario Generale Comunale, dei responsabili degli uffici
e servizi dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune
in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni
non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione
restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della
relazione della Commissione . Fino a quel mo-mento i componenti
della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal Segreto
di Ufficio.
4. La redazione dei verbali della
Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di
registrazione, viene effettuata da un dipendente Comunale
indicato, su proposta del coordinatore, della stessa Commissione.
5. Nella relazione al Consiglio,
la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle
indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti
acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono
risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito
della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto
d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
6. Il Consiglio Comunale, preso
atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti
conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime
alla Giunta i propri orientamenti.
PARTE
TERZA - NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE  |
Art. 48 Norme
finali e di prima attuazione
1. In sede di approvazione
del bilancio di previsione saranno individuate le " risorse
" necessarie al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni
Consiliari ed attribuite al Segretario Generale, quale Dirigente
responsabile della gestione dei detti fondi.
2. Alla elezione del Presidente
del Consiglio ed alla nomina delle Commissioni Consiliari
si procederà nella prima seduta del Consiglio successiva
alla entrata in vigore del nuovo testo dello Statuto. (esaurita).
3. Entro 90 giorni dall’approvazione
delle modifiche all’art. 25 del presente regolamento,
delibe-rate con provvedimento n. 225 dell’1. 12. 1997,
vanno formalizzate tutte le mozioni e gli O. d. G. pregressi.
(norma transitoria). |