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UFFICIO
del DIFENSORE CIVICO

via dei Colli, 30

Tel. 0766 583128


 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL 'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 1 L'Istituto del Difensore Civico
1. E' istituito presso il Comune l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla sua costituzione, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Difensore Civico dura in carica per due anni e può essere rieletto una sola volta per ogni sessione amministrativa. Cessa comunque dalla carica con la decadenza del Consiglio.
4. Il Difensore Civico deve possedere adeguata preparazione giuridico - amministrativa ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune.
5. Le domande per la nomina a Difensore Civico devono essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Consiglio comunale (oppure dalla vacanza della carica). In sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.
6. Il Presidente del Consiglio riceve le domande e riunisce un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per la ricerca di una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.
7. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) coloro che ricoprono incarichi di carattere politico a livello comunale,provinciale, regionale o nazionale;
d) coloro che non hanno il pieno godimento dei diritti civili; coloro che abbiano subito condanne penali per reati e/o rivestano la qualità di imputato in procedimenti penali per reati e coloro che abbiano rapporti di affari con il Comune.
8. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. Valgono per il Difensore Civico le stesse cause di incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale. L'incarico di Difensore Civico, è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
10. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla contestazione da parte del Consiglio Comunale che la dichiara.

ART. 2 Revoca
Il Difensore Civico, in presenza di gravi motivi verificatisi a causa e/o nell'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la stessa procedura prevista per la nomina.

ART. 3 Funzioni
Il Difensore Civico esercita le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi.
Agisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, di istituzioni pubbliche o private. Il Difensore Civico investito del reclamo ne valuta l'ammissibilità. In caso positivo richiede al responsabile dell'ufficio o del servizio le informazioni necessarie senza che sia opponibile rifiuto o segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.
Accertata preventivamente l'esistenza della irregolarità, formula all'ufficio o al servizio responsabile, i suggerimenti diretti a rimuoverla entro il termine da lui prefissato.
Se l'Ufficio o il Servizio competente non provvedono entro tale termine, il Difensore Civico informa il Sindaco ed il Dirigente responsabile per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali. Il dipendente comunale, che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico o non ottempera alle sue richieste, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. La richiesta di intervento del Difensore Civico è irricevibile qualora sul medesimo oggetto sia pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avente ad oggetto irregolarità o disfunzioni in corso di esame da parte del Difensore Civico ne fa cessare la competenza. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria e di informare il Sindaco ed il Presidente del Consiglio. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio.

ART. 4 Sede e personale
L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale o in idonei locali dotati delle necessarie attrezzature. Il Difensore Civico si avvale della collaborazione del personale che verrà assegnato all'ufficio.

ART. 5 Indennità
Al Difensore Civico spettano indennità e rimborsi nella stessa misura degli Assessori.

ART. 6 Relazione annuale
Il Difensore Civico invia al Consiglio comunale ed al Sindaco la relazione sull'attività svolta, almeno una volta all'anno.

ART. 7 Forma della richiesta
La domanda può essere presentata per iscritto o oralmente. Nel primo caso deve contenere le generalità del richiedente, l'oggetto del reclamo, i motivi e la indicazione dell'atto o della omissione verso cui si ricorre. Nel secondo caso dovrà essere redatto relativo verbale da parte dell'impiegato comunale a ciò preposto.

ART. 8 Modalità di presentazione
1. La domanda deve essere presentata all'ufficio del Difensore Civico, che a richiesta rilascia ricevuta.
2. Entro il giorno successivo alla ricezione, la Segreteria del Difensore Civico, comunica copia della richiesta di intervento al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Dirigente ed al Funzionario responsabile del Servizio competente.

ART. 9 Procedimento interlocutorio
Su domanda del richiedente interessato o d'ufficio in caso di necessità o di danno evidente, il Sindaco, su parere del Difensore Civico, può sospendere, con adeguata motivazione, l'esecuzione o il perfezionamento dell'atto segnalato come irregolare, sino all'esito del reclamo al Difensore Civico.

ART. 10 La Segreteria del Difensore Civico
Il Difensore Civico è coadiuvato dal segretario che svolge i seguenti compiti:
a) riceve le richieste di intervento del Difensore Civico che annota su apposito registro cronologico;
b) comunica copia delle stesse al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Dirigente ed al Funzionario responsabili del Servizio;
c) forma un fascicolo delle singole richieste e degli eventuali interventi d'ufficio, accludendovi tutti gli atti ad essi relativi;
d) dà esecuzione a tutte le decisioni del Difensore Civico.

ART. 11 Competenza
Il Difensore Civico ha potere di intervento limitatamente agli atti di coloro che (persone fisiche o enti) sono soggetti alla disciplina dello Statuto Comunale.

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