REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELL 'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO
ART. 1 L'Istituto
del Difensore Civico
1. E' istituito presso il Comune l'ufficio del Difensore
Civico.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale
entro sessanta giorni dalla sua costituzione, a scrutinio
segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati
al Comune.
3. Il Difensore Civico dura in carica per due anni e può
essere rieletto una sola volta per ogni sessione amministrativa.
Cessa comunque dalla carica con la decadenza del Consiglio.
4. Il Difensore Civico deve possedere adeguata preparazione
giuridico - amministrativa ed essere iscritto nelle liste
elettorali del Comune.
5. Le domande per la nomina a Difensore Civico devono essere
presentate entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del
Consiglio comunale (oppure dalla vacanza della carica). In
sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente
Regolamento.
6. Il Presidente del Consiglio riceve le domande e riunisce
un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature
e per la ricerca di una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.
7. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità
alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, i Consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) coloro che ricoprono incarichi di carattere politico a
livello comunale,provinciale, regionale o nazionale;
d) coloro che non hanno il pieno godimento dei diritti civili;
coloro che abbiano subito condanne penali per reati e/o rivestano
la qualità di imputato in procedimenti penali per reati
e coloro che abbiano rapporti di affari con il Comune.
8. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la
decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio
comunale.
9. Valgono per il Difensore Civico le stesse cause di incompatibilità
previste per la carica di Consigliere comunale. L'incarico
di Difensore Civico, è incompatibile con ogni altra
carica elettiva pubblica.
10. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta,
comporta la decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa
cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla contestazione
da parte del Consiglio Comunale che la dichiara.
ART. 2 Revoca
Il Difensore Civico, in presenza di gravi motivi
verificatisi a causa e/o nell'esercizio delle sue funzioni,
può essere revocato con deliberazione del Consiglio
comunale da adottarsi con la stessa procedura prevista per
la nomina.
ART. 3 Funzioni
Il Difensore Civico esercita le funzioni di garante
dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione
comunale, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi.
Agisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini
singoli o associati, di istituzioni pubbliche o private. Il
Difensore Civico investito del reclamo ne valuta l'ammissibilità.
In caso positivo richiede al responsabile dell'ufficio o del
servizio le informazioni necessarie senza che sia opponibile
rifiuto o segreto d'ufficio se non per gli atti riservati
per espressa indicazione di legge o di regolamento.
Accertata preventivamente l'esistenza della irregolarità,
formula all'ufficio o al servizio responsabile, i suggerimenti
diretti a rimuoverla entro il termine da lui prefissato.
Se l'Ufficio o il Servizio competente non provvedono entro
tale termine, il Difensore Civico informa il Sindaco ed il
Dirigente responsabile per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Il dipendente comunale, che impedisce o ritarda l'espletamento
delle funzioni del Difensore Civico o non ottempera alle sue
richieste, è soggetto ai provvedimenti disciplinari
previsti dalle norme vigenti. La
richiesta di intervento del Difensore Civico è irricevibile
qualora sul medesimo oggetto sia pendente un ricorso amministrativo
o giurisdizionale. La proposizione di ricorso amministrativo
o giurisdizionale avente ad oggetto irregolarità o
disfunzioni in corso di esame da parte del Difensore Civico
ne fa cessare la competenza. Qualora
il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle
sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di
farne rapporto all'autorità giudiziaria e di informare
il Sindaco ed il Presidente del Consiglio. Il
Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio.
ART. 4 Sede e personale
L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la
Casa comunale o in idonei locali dotati delle necessarie attrezzature.
Il Difensore Civico si avvale della collaborazione del personale
che verrà assegnato all'ufficio.
ART. 5 Indennità
Al Difensore Civico
spettano indennità e rimborsi nella stessa misura degli
Assessori.
ART. 6 Relazione
annuale
Il Difensore Civico invia al Consiglio comunale ed
al Sindaco la relazione sull'attività svolta, almeno
una volta all'anno.
ART. 7 Forma
della richiesta
La domanda può
essere presentata per iscritto o oralmente. Nel
primo caso deve contenere le generalità del richiedente,
l'oggetto del reclamo, i motivi e la indicazione dell'atto
o della omissione verso cui si ricorre. Nel secondo caso dovrà
essere redatto relativo verbale da parte dell'impiegato comunale
a ciò preposto.
ART. 8 Modalità
di presentazione
1. La domanda deve essere presentata all'ufficio
del Difensore Civico, che a richiesta rilascia ricevuta.
2. Entro il giorno successivo
alla ricezione, la Segreteria del Difensore Civico, comunica
copia della richiesta di intervento al Sindaco, al Presidente
del Consiglio, al Dirigente ed al Funzionario responsabile
del Servizio competente.
ART. 9 Procedimento
interlocutorio
Su domanda del richiedente
interessato o d'ufficio in caso di necessità o di danno
evidente, il Sindaco, su parere del Difensore Civico, può
sospendere, con adeguata motivazione, l'esecuzione o il perfezionamento
dell'atto segnalato come irregolare, sino all'esito del reclamo
al Difensore Civico.
ART. 10 La
Segreteria del Difensore Civico
Il Difensore Civico è coadiuvato dal segretario
che svolge i seguenti compiti:
a) riceve le richieste di intervento del Difensore Civico
che annota su apposito registro cronologico;
b) comunica copia delle stesse al Sindaco, al Presidente del
Consiglio, al Dirigente ed al Funzionario responsabili del
Servizio;
c)
forma un fascicolo delle singole richieste e degli eventuali
interventi d'ufficio, accludendovi tutti gli atti ad essi
relativi;
d) dà esecuzione a tutte
le decisioni del Difensore Civico.
ART. 11 Competenza
Il Difensore Civico
ha potere di intervento limitatamente agli atti di coloro
che (persone fisiche o enti) sono soggetti alla disciplina
dello Statuto Comunale.
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