1. La giunta collabora
con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti
ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni
degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli
organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente
al consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.